Chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti

Mar 21, 2018

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Premessa

Il Ministero dell’Ambiente e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il così detto CLP.

Regolamento 2016/1179

Il Regolamento 2016/1179 ha modificato la tabella 3.1. dell’Allegato VI, Parte 3 del Regolamento CLP, la quale riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1°marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Dubbi interpretativi

Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”

Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”

Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame.

Chiarimenti

Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni.

In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta […  ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica.”

Conclusioni

In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA.

Ad ogni buon fine, si ricorda che per fattore M si intende il fattore moltiplicativo utilizzato nella determinazione delle concentrazioni soglia degli inquinanti in ambienti acquatici, mentre il RAC è il Comitato per la valutazione dei rischi, il quale elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP.

Allegato

Circolare

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