Codice della Crisi: non solo costi per le imprese

Nov 19, 2020

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I nuovi obblighi organizzativi introdotti dal Codice della Crisi possono scongiurare il rischio di perdere importanti agevolazioni come il credito d’imposta ricerca e sviluppo e la garanzia statale sui finanziamenti previsti dal D.L. Liquidità.

La crisi economica attuale derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto le nostre istituzioni a prorogare l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) al 1° settembre 2021. Tuttavia, alcuni articoli sono già in vigore dallo scorso anno e hanno generando molte perplessità nel mondo delle imprese. Le più importanti novità, come gli strumenti di allerta, sono state viste come un vincolo per l’attività aziendale. È passata l’idea che i nuovi obblighi imposti dalla legge avrebbero comportato maggiori oneri non controbilanciati da altrettanti benefici.

Se questa visione potrà risultare veritiera per alcune disposizioni, per altre sicuramente no. È il caso dell’art. 375 del CCII che, modificando l’art. 2086 del Codice civile, ha obbligato l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva a “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”.

La norma non specifica cosa si debba intendere esattamente per “assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. Ad una prima lettura sembrerebbe l’ennesima disposizione del CCII che appesantirà la gestione dell’impresa. Tuttavia, la norma, ha un duplice obiettivo:

  • Da un lato vuole scongiurare il rischio che l’impresa vada in crisi;
  • Dall’altro, vuole costituire un momento di riflessione per l’imprenditore in cui mettere in discussione il modo in cui è attualmente organizzato il lavoro all’interno della società.

A titolo di esempio, l’imprenditore dovrebbe valutare se adottare un modello organizzativo 231 che potrebbe salvaguardare la società nel momento in cui un lavoratore commette un reato che determina conseguenze sulla società stessa. Il costo di adozione del modello organizzativo potrebbe essere più che controbilanciato dai benefici, che in questo caso consistono nell’evitare pesanti sanzioni che potrebbero limitare l’operatività della società.

Quanto detto sembra assumere ancora più rilievo negli ultimi mesi, in cui è stato previsto un meccanismo di restituzione di alcune agevolazioni pubbliche al verificarsi di uno dei reati previsti dalla normativa 231 qualora la società non abbia adottato uno specifico modello organizzativo (si veda il box in fondo alla pagina).

Si ricorda infatti che qualora la società sia destinataria di sanzioni interdittive previste dalla L. 231/2001 dovrà restituire:

  • Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
  • Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi;
  • Il credito d’imposta in beni cd. Industria 4.0 e formazione 4.0;
  • Revoca delle agevolazioni concesse in tema di garanzia dello Stato relativamente ai finanziamenti agevolati disciplinati dalla Legge n. 40/2020 (Legge di conversione del D.L. Liquidità).

Alla luce del quadro presentato vi invitiamo a riflettere sulla propria situazione attuale al fine di verificare se sia il caso di adottare un modello organizzativo per tutelare da un lato la società, dall’altro i suoi rappresentanti.

Sintesi sulla L. 231/2001

Il decreto 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per specifici reati commessi dagli amministratori e dai dipendenti, purché tale condotta sia stata tenuta nell’interesse e/o vantaggio della società stessa.

L’ente diviene responsabile (con sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e confisca del bene o profitto dell’illecito) se:

  • È stato commesso uno dei reati previsti dalla norma (cd. Reati presupposto);
  • L’autore del reato è un soggetto apicale o un sottoposto;
  • Il reato è commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

Per escludere la propria responsabilità l’ente deve predisporre ed attuare un modello organizzativo in grado di ridurre e prevenire il rischio delle condotte illecite.

 

 

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