Congedi Causale COVID19

Apr 17, 2020

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L’Inps ha illustrato con specifica circolare le novità introdotte dal Decreto “Cura Italia”

Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità

Il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ovvero il 3 maggio 2020.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli:

– di età non superiore ai 12 anni, indennità al 50%.

– disabili in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, senza limite di età, indennità al 50%.

– di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Le disposizioni si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.

Indennità e applicabilità del provvedimento

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile.

Domanda

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni o con figli disabili che vogliano fruire del congedo COVID-19 devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva comunicazione con successivo apposito messaggio.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

Adempimenti dei Datori di lavoro

I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens utilizzando i codici evento appositamente introdotti.

I datori di lavoro devono anticipare per conto dell’Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare.

Incompatibilità

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che non:

  • sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • vi sia altro genitore, nel nucleo familiare, beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che è d’ufficio è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

Estensione dei permessi della legge 104 

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

I lavoratori privati aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge 104 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate, così come i tre giorni ordinariamente, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario:

Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.

Part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.

E’ possibile cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi della legge 104, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

La domanda sarà necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Adempimenti dei Datori di Lavoro

I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Per la corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

CODICE Evento Soggetto Giorni
MV2  Figli <12 anni 15 giorni dal 5 marzo
MV3 Figli Disabili iscritti a scuola/centro diurno 15 giorni dal 5 marzo
MV4 Disabili ex L.104 – fruizione giornaliera 18 giorni complessivi tra marzo e aprile
MV5 Disabili ex L.104 – fruizione oraria 18 giorni complessivi tra marzo e aprile

 

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo:

  • MV2 il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio < 12 anni;
  • MV3 il codice fiscale del figlio con disabilità in situazione di gravità accertata iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
  • MV4MV5 il codice fiscale del congiunto per la cui assistenza sono riconosciuti i giorni di permesso L104/92, ovvero il codice fiscale del lavoratore disabile.

Trattandosi di eventi giornalieri o orari, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Giova precisare, infine, che, per i periodi di astensione dal lavoro di cui all’articolo 23, comma

In caso di fruizione di giornate di astensione dal lavoro da parte di genitori di minori tra 12 e 16 anni, l’assenza dovrà essere trattata, nel flusso Uniemens, con le modalità previste per l’aspettativa per motivi personali, senza retribuzione e senza copertura previdenziale.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediate l’utilizzazione dei seguenti codici causale:

CausaleRecMat Codice Evento
L072 MV2
L073 MV3
L074 MV4
L075 MV5

 

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;

  • <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
  • <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens;
  • <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

Qualora, durante il predetto periodo di sospensione fossero stati utilizzati codici evento già in essere con o senza i relativi codici conguaglio, ovvero i lavoratori fossero stati posti in ferie o in aspettativa non retribuita, le aziende dovranno operare come segue:

  • Esposizione del solo codice evento già in essere e assenza del conguaglio

L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire li corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva, e conguagliare la prestazione anticipata con le nuove modalità.

  • Esposizione del codice evento già in essere e contestuale conguaglio

L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva e, contestualmente procedere alla restituzione dell’indennità conguagliata con i codici già in uso come indicato nell’allegato tecnico, ed effettuare il conguaglio dell’intero importo spettante con i codici sopra istituiti.

  • Lavoratori posti in ferie in luogo del congedo spettante

L’azienda dovrà, nel mese di aprile 2020 o successivi, diminuire l’imponibile per l’importo pari alla/e giornate di ferie (si ricorda che l’imponibile non può assumere un valore negativo) e inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o flusso di variazione senza valenza contributiva;

  • Lavoratori posti in aspettativa non retribuita in luogo del congedo spettante

L’azienda, dovrà indicare nel mese di aprile 2020, secondo le consuete modalità i dati del mese; inserire il corretto codice evento con la relativa differenza di accredito utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o flusso di variazione senza valenza contributiva; conguagliare l’indennità spettante con i nuovi codici.

 

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