Congedi COVID19: chiarimenti e compatibilità

Apr 16, 2020

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L’Inps ha pubblicato un messaggio per chiarire le modalità di richiesta del congedo COVID-19, e sulla  sua compatibilità con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Chiarimenti sui congedi COVID19 

  1. i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  2. il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale etc.);
  3. il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. In caso di coniugi separati o divorziati , il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Nozione di stato di disoccupazione

E’ disoccupato, il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID) che alternativamente soddisfa uno dei seguenti requisiti:

  • non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 8.145 euro e a 4.800 euro.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

 

Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19

Congedo COVID-19. Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata, per un totale complessivo di 15 giorni. In presenza di domande presentate dai genitori per i medesimi giorni, verrà accolta la domanda presentata cronologicamente prima.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare

Congedo parentale. Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale

Riposi giornalieri della madre o del padre. La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo c.d. riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa. Se la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito.

L’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Se il genitore è beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le due tutele hanno diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. I due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

 

Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19

Malattia. In caso di malattia di uno dei genitori, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.

Maternità/Paternità. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore:

  • non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio;
  • può fruire del congedo COVID-19 per altri figli nel nucleo familiare.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore:

  • può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;
  • Può fruire del congedo COVID-19 per altri figli.

Lavoro agile. La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore.

Ferie. La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Aspettativa non retribuita. L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato. La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la fruizione negli stessi giorni di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare

Part-time e lavoro intermittente. Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

Una tantum 600 euro. La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione delle indennità (una tantum 600 euro), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19. La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19.

Permessi per assistere figli con disabilità: compatibilità

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi della legge 104 anche per lo stesso figlio.

Vista la natura speciale ed emergenziale, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con:

  • il prolungamento del congedo parentale
  • il congedo straordinario anche fruito per lo stesso figlio

Tali istituti possono anche essere usufruiti dall’altro genitore nelle stesse giornate.

Le 12 giornate aggiuntive sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge 104.

E’ necessario distinguere se il CIG/FIS avviene con:

  • sospensione a zero ore: non vengono riconosciute le giornate di permesso.
  • riduzione di orario: le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

 

 

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