Congedo COVID19 – aggiornamento dall’INPS

Lug 22, 2020

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Premessa

L’Inps con circolare ha chiarito tempi e modi di utilizzo dei congedi COVID messi a disposizione dal Governo per supportare le famiglie.

Con ulteriore messaggio ha prorogato ulteriormente i tempi e i modi di fruizione del congedo

Congedo parentale COVID-19: periodo e limite temporale

Il congedo COVID può essere fruito:

  • dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020;
  • per un numero di giorni pari a 30.

Dal 19 luglio al 31 agosto il congedo COVID può essere fruito anche in modalità oraria.

I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età.

Conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La domanda di congedo COVID-19, a partire dal 29 marzo 2020, può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.

La legge dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori fino ad un massimo di 30 giorni.

La conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020.

Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo, presentate a partire dal 29 marzo 2020, non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19.

Chi ha presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

La specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per:

  • congedo COVID-19;
  • congedo COVID-19 con figlio disabile;
  • congedo parentale ordinario.

Estensione dei permessi retribuiti L. n. 104/1992

Il Decreto Rilancio ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

I soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili, di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate, così come i tre giorni ordinariamente previsti, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa al congedo COVID-19 ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro:

  • per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia;

Fermo restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), l’Inps chiarisce i casi di compatibilità/incompatibilità:

– in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;

– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;

– in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento:

MV2: congedo parentale COVID 19;

MV3: congedo parentale COVID 19 per figli con disabilità in situazione di gravità;

MV4: estensione dei giorni di permesso L.104 – fruizione giornaliera;

MV5: estensione dei giorni di permesso L 104 – fruizione oraria.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MV2, MV3, MV4), elemento:

<Lavorato> = N

<TipoCoperturaGiorn> = 1

<CodiceEventoGiorn> = MV2 / MV3 / MV4

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo.

In caso di fruizione oraria (evento MV5), elemento:

<Lavorato> = S

<TipoCoperturaGiorn> = 2

<CodiceEventoGiorn> = MV5

<NumOreEvento> = Numero ore MV5 fruite nel giorno

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MV5) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

L’Inps, per i periodi di astensione dal lavoro a favore dei genitori  con figli minori tra i 12 ed i 16 anni, precisa che non è prevista la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa.

L’assenza dovrà essere trattata, nel flusso Uniemens, con le modalità previste per l’aspettativa per motivi personali, senza retribuzione e senza copertura previdenziale.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediate l’utilizzazione dei seguenti codici causale:

– “L072” (evento MV2);

– “L073” (evento MV3);

– “L074” (evento MV4);

– “L075” (evento MV5).

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, secondo le seguenti modalità:

  • <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento
  • <IdentMotivoUtilizzo>, indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
  • <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in Uniemens;
  • <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

Se sono stati utilizzati codici evento già in essere, con o senza i relativi codici conguaglio, le aziende dovranno operare come segue:

  • Esposizione del solo codice evento già in essere e assenza del conguaglio – L’azienda nel flusso di competenza del mese di luglio 2020 dovrà inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva e conguagliare la prestazione anticipata con le nuove modalità.
  • Esposizione del codice evento già in essere e contestuale conguaglio – L’azienda nel flusso di competenza del mese di luglio 2020 dovrà inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza contributiva e, contestualmente, procedere alla restituzione dell’indennità conguagliata con i codici già in uso come indicato nell’allegato tecnico Uniemens, ed effettuare il conguaglio dell’intero importo spettante con i codici sopra istituiti.
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