Congedo per quarantena scolastica

Ott 6, 2020

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Premessa

Il legislatore ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Requisiti per la fruizione

Il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  3. il figlio deve essere minore di anni 14 (al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
  4. deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  5. il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Situazioni di compatibilità

I casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento sono:

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruirne, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruirne nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

c) Ferie

E’ compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruirne, contemporaneamente (negli stessi giorni).

e) Soggetti “fragili”

E’ compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruirne nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex L. 104, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario.

g) Inabilità e pensione di invalidità

E’ compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Situazioni di incompatibilità

I casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento, sono:

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

b) Congedo parentale

E’ incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre

Non è compatibile con la contemporanea  fruizione da parte dell’altro genitore  dei c.d. riposi per allattamento per lo stesso figlio.

d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Non può essere fruito se l’altro genitore è disoccupato o non lavora.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

Non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore non svolga lavori beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile

È incompatibile con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore.

g) Part-time e lavoro intermittente

E’ incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Presentazione della domanda

La domanda:

  • deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
  • può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
  • devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro

Per la corretta gestione degli eventi, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

– MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.

La fruizione è esclusivamente giornaliera.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento giornaliero, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

– <Lavorato> = N;

–  <TipoCoperturaGiorn> =1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);

– <CodiceEventoGiorn> = MV9;

– <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>=codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

– se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
  • i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti,
  • dovranno essere precisati nei vari campi le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta,
  • nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
– se NON è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
  • i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
  • nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto, dovrà essere compilato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

 <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova istituzione S119, avente il significato di “DL n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli”;

<IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;

<AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

<ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

 

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