Contrasto all’illecita somministrazione di manodopera

Feb 7, 2020

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L’Agenzia delle Entrate ha approvato in data 6 febbraio, con apposito provvedimento, lo schema di certificato che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici potranno richiedere alla stessa Agenzia, per comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consentono di non applicare la nuova disciplina prevista per le  ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento.

In Allegati il Provvedimento 54730/2020, Allegato A (certificato) e Allegato B (requisiti).

In attesa della indispensabile circolare – prevista per la prossima settimana – che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà a chiarimento delle numerose questioni operative concernenti i vari ambiti di applicazione delle nuove disposizioni, riportiamo una sintesi del contenuto della nuova disciplina.

A partire dal 1° gennaio 2020, in base al nuovo art. 17-bis del D. Lgs 241/1997, il committente che affida “..il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente..”, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

Le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, a tale scopo, devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

È stato stabilito, perciò, che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento;
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
    • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.

In caso di mancata trasmissione delle deleghe e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, o verificato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Qualora non adempia ai suddetti obblighi, ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte degli inadempimenti dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, al committente sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

Tali obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie comunichino al committente, tramite certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

  1. a) risultino in attività da almeno 3 anni
  2. b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  3. c) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

In presenza di questi requisiti, le imprese possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi attraverso la compensazione con i propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è preclusa a tutte le altre, cioè a tutte quelle a cui si applica la procedura prevista.

L’operatività della nuova disciplina, in sintesi, e con essa dei nuovi obblighi facenti capo al committente e all’appaltatore/subappaltatore, è subordinata alla verifica di due fondamentali requisiti:

  1. il primo riguarda i profili contrattuali, in quanto, perché operi la nuova normativa, lo specifico contratto stipulato tra le parti deve avere determinate caratteristiche, in termini di importo minimo annuale, sede di svolgimento dell’opera o del servizio, utilizzo prevalentemente di manodopera e dei beni strumentali del committente;
  2. il secondo concerne i requisiti soggettivi, legati alla regolarità fiscale dell’appaltatore / subappaltatore rispetto agli obblighi dichiarativi, di versamento ed alla mancanza di accertamenti di importo superiore ad una determinata soglia. In presenza di tale regolarità, comprovata da una specifica “certificazione di affidabilità” che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, le imprese saranno comunque svincolate dai nuovi adempimenti, anche se, contrattualmente, sussistono tutti gli elementi specificati dalla disposizione.

Per comprendere se si ricada o no nell’ambito operativo della nuova disciplina, quindi, è necessario prima analizzare gli elementi contrattuali e, solo nel caso siano presenti tutti i requisiti previsti dalla norma, passare alla seconda verifica legata all’eventuale esclusione “soggettiva” connessa all’affidabilità e regolarità fiscale delle imprese esecutrici.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.108 del 23 dicembre 2019, infine, i nuovi obblighi si applicano con riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 sulle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese e, quindi, relativamente ai versamenti da eseguire dal mese di febbraio 2020, e riguardano tutti i contratti di appalto, affidamento o subappalto in corso al 1° gennaio 2020, anche se stipulati in precedenza.

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