Contratto di rioccupazione – circolare INPS su esonero contributivo

Ago 4, 2021

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Alla luce dell’autorizzazione ricevuta dall’UE, l’INPS, con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, fornisce le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dal nuovo contratto di rioccupazione (articolo 41 del DL Sostegni bis), rinviando a settembre 2021 le istruzioni operative per la richiesta di ammissione all’esonero e per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Il contratto di rioccupazione

E’ stato introdotto dal DL Sostegni bis quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – accessibile dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 – finalizzato a favorire l’inserimento dei lavoratori disoccupati (iscritti al Centro per l’impiego) nel mercato del lavoro.

È incentivato con l’esonero contributivo per il datore di lavoro pari al 100% – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per la durata di sei mesi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

In evidenza

Perché possa beneficiare dell’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che l’INPS riepiloga nella circolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
  • assenza presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, fanno eccezione i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; nello specifico l’INPS rileva che la sospensione dal lavoro per una causale connessa all’emergenza Covid è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e quindi qualora l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione.

Inoltre, sono fissati altri vincoli da rispettare:

  • alla data della nuova assunzione, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • datori di lavoro non devono avere effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Si verifica una decadenza dal beneficio e la necessità di restituzione del beneficio nei casi di:

  • licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del contratto di rioccupazione;
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

In caso di revoca del beneficio, il lavoratore può comunque essere coinvolto in un contratto di rioccupazione beneficiando dell’esonero per i mesi residui.

 

Cumulabilità

Lo sgravio contributivo legato al contratto di rioccupazione non entra in contrasto in alcun modo con altre agevolazioni; ma dal momento che è pari al 100%, nei sei mesi di copertura è comunque l’unico incentivo applicabile.

Sulla gestione della cumulabilità, l’INPS specifica che beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

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