Convalida dimissioni neo-padre

Set 29, 2020

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Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una nota per chiarire la corretta interpretazione della norma concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

Giurisprudenza

La preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma. 

La Corte di Cassazione si era posta il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
La Cassazione aveva rilevato un’incongruenza normativa laddove si poneva l’aver fruito del congedo di paternità quale condizione rispettivamente per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
La Corte aveva proposto una lettura costituzionalmente orientata delle
norme attraverso “una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale” tenendo conto “della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del
lavoratore padre”.
Sulla base del principio espresso dalla Corte appare quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore come ad esempio la comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare.

Indicazione dell’Ispettorato

L’Ispettorato ritiene che:

la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

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