Coronavirus – Ulteriori disposizioni in vigore dal 4 marzo 2020

Mar 6, 2020

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Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio (D.P.C.M. 4 marzo 20202).

Premessa

Il 4 marzo è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le misure adottate – oltre alla sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo per l’intero territorio nazionale – vietano ogni forma di assembramento che possa favorire la diffusione del virus (es. convegni, manifestazioni sportive e spettacoli che comportino affollamento).

Inoltre, rispetto gli obblighi di comunicazione all’Autorità sanitaria, si registra la rilevante novità introdotta dall’art. 1 co. 1, lett. i) del DPCM, che circoscrive tali obblighi a coloro che dal 19 febbraio 2020 abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS ovvero abbiano transitato e sostato nei Comuni italiani della zona rossa. Pertanto, a differenza di quanto previsto dal precedente DPCM 1° marzo 2020, il mero transito nella zona rossa non costituisce presupposto per l’obbligo di comunicazione all’Autorità sanitaria.

Alla luce di questo continuo mutamento del quadro normativo, con riferimento alla nota di Confindustria Emergenza Coronavirus e protezione dei dati personali” che suggerisce l’opportunità di adottare policy di accesso ai locali aziendali e agli uffici speculari agli obblighi e alle misure di natura precauzionale prescritti dalle autorità competenti, si segnala l’esigenza di tenere tali policy costantemente aggiornate e di allinearle alle misure di volte in volta adottate.

Le nuove misure

Le misure, efficaci fino al 3 aprile salvo specifiche indicazioni, prevedono tra l’altro:

  • la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;
  • il rinvio di convegni e congressi;
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
  • la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
  • Nell’ambito delle misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, si prevede:
  • la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche immunodepresse, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;
  • interventi straordinari di sanificazione dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza;
  • l’obbligo di comunicazione alla ASL nonché al proprio medico di medicina generale, da parte di chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa;
  • in tali casi i servizi di sanità pubblica provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, fornendo tutte le informazioni e prescrizioni necessarie e monitorando quotidianamente la persona posta in sorveglianza sanitaria.

 

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