Congedo straordinario per Covid-19: istruzioni operative per avvio domande

Apr 30, 2021

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L’INPS ha emanato, con apposito messaggio, le istruzioni per la presentazione delle domande di Congedo 2021 introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi.

La domanda può essere presentata – in modalità telematica – utilizzando uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN (rilasciato dall’Istituto) oppure di SPID, CIE, CNS;
  • Contact center integrato (al numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06.164164, da rete mobile a pagamento in base alle tariffe applicate dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato.

Attraverso la stessa procedura è possibile richiedere la conversione nel “Congedo 2021 per genitori” di eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1 gennaio 2021 e fino al 2 marzo 2021, nonché quelli fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021.

In evidenza

Si ricorda che il congedo riguarda lavoratori con figli minori di anni 14:

  • affetti da COVID-19
  • in quarantena da contatto
  • con attività didattica in presenza sospesa

nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata:

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Si ricorda, inoltre, che il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato solamente nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Situazioni di incompatibilità del congedo

Si evidenzia che sono stati previsti specifici casi di incompatibilità tra il congedo straordinario 2021 per genitori e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Nella circolare si precisa, inoltre, che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

I casi di incompatibilità sono i seguenti:

a) Congedo 2021 per genitori

Il congedo straordinario non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni

Il congedo straordinario è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c) Congedo parentale

Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri c.d. per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato, sospeso dal lavoro, non svolga comunque alcuna attività lavorativa, ovvero nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo straordinario da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

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