COVID19: riconoscimento malattia Inps

Giu 26, 2020

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Premessa

L’Inps con apposito messaggio, in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale, fornisce istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia prevista dalla normativa sul COVID19, ai fini del riconoscimento delle indennità previste.

Equiparazione della quarantena a malattia

Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria imprescindibile, cosi come permane l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. All’indennità di malattia si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

Questi periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro.

Certificazione sanitaria

Ai fini del riconoscimento della malattia, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. In caso di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps entro due giorni dall’inizio della “malattia”.
In mancanza del provvedimento, il lavoratore interessato dovrà informarsi presso l’operatore di sanità pubblica e comunicare gli estremi all’Inps mediante posta ordinaria o PEC.

Il lavoratore comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza
prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).

Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità

I lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità:

  • con connotazione di gravità
  • in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la
trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Certificazione sanitaria

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando:

  • i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap;

oppure

  • la certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
In attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto è considerato “sospeso in attesa di regolarizzazione”, con apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).

Malattia per COVID19

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Periodo transitorio

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo) vengono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di malattia:

  •  i certificati medici prodotti anche in assenza del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica;
  •  i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

Sono in corso implementazioni informatiche nella procedura “CDM”, al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo.

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