Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: via libera alle compensazioni

Gen 19, 2021

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Come già anticipato con nostra precedente news (Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0), la recente Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’agevolazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, già introdotta dalla precedente Legge di Bilancio 2020, anche agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 oppure nel maggior termine del 30.06.2023 nel caso di ordine accettato dal fornitore e avvenuto pagamento dell’acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Con la nuova normativa, inserita nel più ampio Piano Nazionale Transizione 4.0, vengono apportate consistenti novità alla disciplina come l’aumento delle percentuali per il calcolo del credito d’imposta e la modifica dei termini per utilizzare tale credito. Con riferimento a questo ultimo punto, sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo strumentali all’utilizzo del credito di imposta in oggetto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali tutte le imprese residente nel territorio dello Stato e, per i soli investimenti diversi dagli Allegati A e B della L.11 dicembre n. 232 (in allegato), anche agli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese per le quali è stata avviata una procedura concorsuale, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (Il Modello Organizzativo 231: uno strumento benefico per le imprese) le imprese non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI PER I QUALI SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA E MODALITÀ DI UTILIZZO

  1. Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021:
  • per investimenti in beni strumentali materiali rientranti nell’Allegato A della L.232/2016 (in allegato) il credito d’imposta spetta nella misura del 50% fino a 2,5 milioni di €, del 30% da 2,5 milioni di € a 10 milioni di €, del 10% oltre i 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € da utilizzarsi in compensazione tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;
  • per investimenti in beni strumentali immateriali rientranti nell’Allegato B della L.232/2016 (in allegato) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo nel limite di 1 milione di € da utilizzarsi in compensazione tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;
  • per investimenti in altri beni materiali e immateriali diversi dai precedenti il credito d’imposta spetta nella misura del 10% entro il limite massimo pari a 2 milioni di € per i beni materiali e 1 milione di € per i beni immateriali, oppure nella misura del 15% se l’investimento comprende beni strumentali destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Il credito è da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24 in 3 quote annuali oppure se il volume dei ricavi o compensi è inferiore a 5 milioni di è consentito l’utilizzo in una sola quota annuale dall’anno di entrata in funzione del bene.
  1. Investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (oppure entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione):
  • per investimenti in beni strumentali materiali rientranti nell’Allegato A232/2016 il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo fino a 2,5 milioni di €, del 20% del costo per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di €, del 10% oltre i 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24 in 3 quote annuali a partire dall’anno di interconnessione del bene;
  • per investimenti in beni strumentali immateriali rientranti nell’Allegato B della L.232/2016 il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo fino a 1 milione di € da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24 in 3 quote annuali a partire dall’anno di interconnessione del bene;
  • per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi dai precedenti il credito d’imposta spetta nella misura del 6% fino a 2 milioni di € per i beni materiali e a 3 milioni di € per gli immateriali da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24 in 3 quote annuali a partire dall’anno di entrata in funzione del bene.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Per poter accedere al beneficio del credito di imposta è necessario per tutte e tre le tipologie di investimenti che le fatture di acquisto dei beni facciano espresso riferimento alla L.178/2020 commi da 1054 a 1058.

Inoltre, per i soli investimenti rientranti nell’Allegato A o B è necessaria la presenza di una perizia semplice rilasciata da un tecnico da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli Allegati citati e che tali beni sono interconnessi al sistema aziendale. Tale perizia, per investimenti con costo unitario inferiore a 300.000€, può essere sostituita da una dichiarazione del rappresentante legale. 

CODICI TRIBUTO

Con la recente istituzione dei codici tributo è già possibile compensare la prima quota annuale del credito d’imposta per gli investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi a fine 2020 o a inizio 2021 ricadenti nella nuova disciplina (ex Legge di Bilancio 2021).

Di seguito una tabella che riassume i codici tributo suddivisi per tipologia di investimento:

Tipologia di bene

Codice tributo

Beni materiali e immateriali ordinari

6935

Beni materiali 4.0 dell’Allegato A

6936

Beni immateriali 4.0 dell’Allegato B

6937

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili.

 

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