Decreto Agosto: nuovi ammortizzatori sociali

Ago 17, 2020

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Premessa

In data 14 agosto è stato pubblicato il Decreto Agosto (DL n. 104/2020) contenente, tra l’altro, nuove misure in materia di lavoro.

Destinatari

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga secondo le regole previste dal Decreto “Cura Italia”.

Periodo richiedibile

I datori di lavoro possono richiedere gli Ammortizzatori per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

Collocazione temporale

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Periodo precedenti

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del Decreto Agosto.

Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019

a) non dovuto per datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

b) pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

c) pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Per accedere alle seconde nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (Autocertificazione allegata).

In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso ai nuovi trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020.

Pagamento diretto

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo  dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 13 settembre se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Remissione in Termini

I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

Istruzioni operative: apertura consultazione sindacale

Le aziende interessate ad accedere ai nuovi ammortizzatori COVID potranno utilizzare i format dedicati per la richiesta di:

  • Trattamento Ordinario di Integrazione Salariala – AZIENDE INDUSTRIALI
  • Assegno Ordinario – AZIENDE NON INDUSTRIALI con più di 5 dipendenti

I format andranno compilati e inviati alla segreteria dell’area sindacale grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it che provvederà alla trasmissione ai sindacati di riferimento.

 

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