Decreto Interministeriale del14/10/2016 Esportazione di armi e munizioni

Dic 7, 2016

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Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 settembre 2016, che abroga e sostituisce il DM 24 novembre 1978, sono state stabilite nuove modalità  e procedure  per le esportazioni di armi loro parti e munizioni, in applicazione dal 1° dicembre del 2016.

La necessità di rivedere le procedure doganali attualmente in uso, è scaturita dall’esigenza di adeguarle ai processi di informatizzazione, nonché alle nuove disposizioni previste dal nuovo Codice Doganale Comunitario adottato con il reg. UE n.952/2013.

Infatti  nuovo decreto, che si compone di 14 articoli, in buona parte ricalca le disposizioni già note, mentre introduce novità per quanto si riferisce all’invio telematico delle dichiarazioni di esportazione, per quanto attiene agli uffici doganali competenti che restano quelli dei luoghi dove sono stabiliti gli operatori, ovvero gli uffici doganali dove ha sede il Banco Nazionale di Prova, nonché per le modalità di accertamento dell’uscita delle armi dal territorio comune, che in attesa della piena operatività dello sportello unico, avviene attraverso la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza,  del MNR (numero di registrazione) della bolletta doganale di uscita che riporta anche il riferimento alla licenza di polizia.

Inoltre  per coloro che intendono esportare temporaneamente armi da sparo al proprio seguito per partecipare a gare sportive,  devono presentare apposita dichiarazione rilasciata da Associazione sportiva affiliata al Coni, e viene precisato che in tali casi  è consentita la presentazione di dichiarazione verbale e non  occorre il visto dell’autorità di pubblica sicurezza .

Il termine massimo di validità per le autorizzazioni all’esportazione di armi da sparo per uso sportivo è fissato in novanta giorni, mentre per le armi esportate per finalità espositive e o di riparazione è di ventiquattro mesi.

Infine viene precisato che il decreto in parola non si applica  agli armamenti di cui alla legge 9 luglio 1990 n.85, nonché alle armi ed ai materiali destinati ad enti governativi, forze armate o di polizia.

 

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