Decreto Legge 5 gennaio 2021: nuove misure contro Covid 19

Gen 7, 2021

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Nuovo decreto legge per approvare nuove e stringenti misure per il contenimento del nuovo coronavirus, valide per la settimana dal 7 al 15 gennaio.

Cambiano gli scenari per l’applicazione delle zone rosse e arancioni, vietato spostarsi fra le regioni, possibile fare rientro a casa. Coprifuoco dalle 22 alle 5, fine settimana in zona arancione. 

Spostamento fra regioni

Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, in ambito nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Sono autorizzati solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

É permesso fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma.

Regole per il fine settimana 9-10 gennaio 2021

In base alle disposizioni del nuovo decreto legge nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure da zona arancione. Fanno eccezione le Regioni dove si applicano le misure da zona rossa individuate dall’articolo 3 del dpcm 3 dicembre 2020. Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Indicazioni per aree rosse nel week end 9-10 gennaio

Nelle regioni che fino al 15 gennaio si trovano in zona rossa è consentito lo spostamento, ma solo in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nell’arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle conviventi. Le due persone possono essere accompagnate dai minori di 14 anni sui quali esercitano la potestà genitoriale e dalle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Come è cambiata l’individuazione degli scenari di rischio per applicare le zone arancioni e rosse.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, con propria ordinanza, applicherà le misure da zona arancione alle regioni che si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato e di zona rossa in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti.

Disposizioni per le scuole superiori

Dall’11 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, garantendo almeno al 50% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Nelle regioni rosse e su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle scuole superiori si svolge a distanza per il 100% della popolazione studentesca. In realtà l’11 gennaio per Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Sicilia scatterà l’attività in presenza per il 50 per cento degli studenti. In Trentino Alto Adige dal 7 gennaio. Il Piemonte ha fissato il rientro delle superiori al 18 gennaio. Friuli, Veneto e Marche hanno rimandato la riapertura per le superiori al 1 febbraio. La Calabria proseguirà con la dad alle superiori fino al 31. In Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio.

Sanzioni per le violazioni delle norme

In caso di violazione delle norme si applicano sanzioni amministrative da 400 a mille euro, aumentate di un terzo se le violazioni avvengono mediante l’utilizzo di un veicolo. Per gli esercizi commerciali che non rispettano le regole è anche prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Prevista la possibilità di pagare le sanzioni in forma ridotta. Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione le autorità possono disporre una chiusura provvisoria non superiore a 5 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata in misura massima. Per chi viola la quarantena arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da 500 a 5mila euro.

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