Decreto legge “riaperture”

Mag 16, 2020

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge che disciplina gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio 2020, non sarà più necessaria l’autocertificazione per muoversi dentro la regione in cui si vive. Gli spostamenti saranno liberi – anche se rimane il divieto di assembramento – e si potrà far visita anche agli amici oltre che ai congiunti.

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Per la mobilità extraregionale bisognerà aspettare invece il il 3 giugno, anche se resta la possibilità di spostarsi tra una regione e l’altra (con autocertificazione) per stato di necessità, salute e lavoro. Sempre dal 3 giugno riaprono anche le frontiere. Si potrà entrare in Italia dall’Unione europea e da tutta l’area Schengen senza doversi sottoporre ai 14 giorni di isolamento imposti dalla quarantena scattata con l’epidemia.

Restano comunque alcune regole da rispettare per evitare i contagi, in base alle linee guida su cui è stato trovato l’accordo tra governo e regioni. Le principali sono: il mantenimento della distanza di un metro tra le persone, l’obbligo di indossare la mascherina, il divieto di ingresso negli esercizi commerciali se si ha la febbre oltre i 37,5 c°, la disponibilità sempre di prodotti igienizzanti per disinfettare le mani, con l’indicazione generalizzata di conservare per 14 giorni il nominativo dei clienti che hanno prenotato: una precauzione che evidentemente facilita l’individuazione di potenziali infetti nel caso di nuovi focolai.

Cosa si potrà fare dal 18 maggio

  1. Potranno riaprire tute le attività: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, spiagge, negozi al dettaglio, si potrà farlo in base a un protocollo meno adottato da tutti i governatori regionali: 10 metri quadrati per ombrellone in spiaggia, distanza tra i clienti di bar e ristoranti ridotta a un metro, ad esempio) e approvato dall’esecutivo. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la sospensione dell’attività. Le misure sono valide fino al 31 luglio 2020.
  2. Libertà di movimento (senza autocertificazione) all’interno del territorio della regione di abitazione senza limitazioni. Lo Stato o le Regioni potranno però adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale «relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica». Nessun limite agli spostamenti nelle seconde case, se situate nella regione di residenza.
  3. Autocertificazione solo per spostarsi in altre regioni. L’autocertificazione resterà per chi voglia spostarsi in altra regione. Ma solo per «compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Gli spostamenti liberi tra una regione e l’altra sono rinviati al 3 giugno. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  4. Visite ad amici. Si potrà far visita anche agli amici oltre che ai congiunti. Non ci sono limiti specifici alle persone che si potranno vedere. Anche se permane il divieto di assembramento. Comunque, quando ci si incontra va mantenuta sempre la distanza di un metro. E resta l’obbligo della mascherina se gli incontri, al chiuso o all’aperto, non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.
  5. Messe aperte ai fedeli. Da lunedì si torneranno a celebrare le messe aperte ai fedeli ma Sacerdote e fedeli dovranno indossare  mascherina.
  6. Al ristorante distanza di un metro. Nei bar e nei ristoranti le distanze tra i clienti ai tavoli è di un metro (ma tra familiari e congiunti la distanza potrà essere minore). Previsto l’uso di mascherina quando ci si alza dal tavolo, stop ai buffet e lista delle prenotazioni da conservare per 14 giorni. La consumazione al banco è consentita «solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti». Negli esercizi commerciali che non dispongono di posti a sedere, è consentito l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  7. Parrucchieri e centri estetici. Nel settore della cura della persona è consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione. Bisogna mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni e può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. Bisogna riorganizzare gli spazi per assicurare il «mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti». Tra le prescrizioni più importanti c’è quella che prevede per operatore e il cliente l’obbligo di indossare la mascherina.
  8. Shopping con accessi contigentati. Nei negozi vanno contingentati gli accessi in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. E poi i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i commessi in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  9. Stabilimenti e spiagge. Negli stabilimenti ogni ombrellone avrà a disposizione 10 metri quadrati. In pratica circa 3-3,5 metri tra ombrelloni. Tra i lettini va garantita la distanza di almeno 1,5 metri. Lettini, sedie a sdraio, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Potrà essere rilevata la febbre all’ingresso impedendo l’accesso se la temperatura supera 37,5 C°. Nelle spiagge libere «al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza».

Cosa si potrà fare dal 3 giugno

A decorrere dal 3 giugno c’è l’ok agli spostamenti tra una regione e l’altra. Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Queste regole varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, «che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali». Non dovrebbero essere soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti dall’Ue, area Schengen (compresa la Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

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