Depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e depositi di biogas

Mar 2, 2016

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Riportiamo di seguito un approfondimento sull’argomento elaborato dai colleghi di  Confindustria Alberghi.
 
 
Introduzione
Il Ministero dell’Interno, con il DM 3 febbraio 2016, ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas (anche con densità del gas superiore a 0,8).
Il DM si applica a partire dal 12 maggio 2016.
Di fronte della necessità di dover:
• aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8;
• emanare disposizioni per i depositi di biogas (anche con densità del gas superiore a 0,8);
il Ministero dell’Interno ha emanato nuove disposizioni in merito alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio di tali depositi.
 
 
Le disposizioni del DM 03/02/2016
Il nuovo provvedimento, nel perseguire lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi derivanti da un incendio e al fine di:
•    minimizzare le cause di incendio;
•    garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
•    limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
•    limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
•    assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
•    garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
 
detta la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi:
 
•    di nuova realizzazione;
•    sottoposti a interventi di ampliamento o di modifica di quelli esistenti per le parti relative al solo intervento. Gli interventi di modifica effettuati sulle strutture esistenti non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
 
 
Esclusioni
La regola tecnica e le disposizioni previste per i depositi sottoposti a interventi di ampliamento o di modifica non si applicano nel caso in cui siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Ciò ai sensi del Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (1).
 
Contenuto della regola tecnica di prevenzione incendi
La regola tecnica di prevenzione incendi è costituita:
•    dalla sezione I, relativa alle disposizioni generali;
•    dalla sezione II, relativa ai depositi in serbatoi fissi. La sezione in questione è composta dalla parte relativa:
-)    agli elementi costitutivi;
-)    alle definizioni;
-)    alle pressioni d’esercizio ammesse;
-)    alla capacità di accumulo;
-)    alla classificazione dei depositi;
-)    all’ubicazione;
-)    alla recinzione;
-)    agli elementi pericolosi;
-)    alle distanze di sicurezza;
 
•    dalla sezione III, relativa ai depositi in recipienti mobili. La sezione in questione è composta dalla parte relativa:
-)    alle definizioni;
-)    alle pressioni d’esercizio ammesse;
-)    alla capacità di accumulo;
-)    alla classificazione dei depositi;
-)    all’ubicazione;
-)    alla recinzione;
-)    agli elementi pericolosi;
-)    alle distanze di sicurezza;
-)    alle caratteristiche costruttive;
 
•    dalla sezione IV, relativa all’alimentazione diretta delle reti con veicoli adibiti al trasporto di gas naturale.
 
 
Scenari futuri
A partire dal 12 maggio 2016 perde efficacia, in quanto abrogata, la disciplina dei depositi per l’accumulo di gas naturale (2) prevista dalla normativa che regolamenta le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
 
 
Note
(1) Art. 3 D.P.R. 1/08/2011 n.151
(2) di cui alla parte seconda dell’allegato del DM 24 novembre 1984
 
 
Contatto
Ambiente e Territorio
Giacomo Borselli
Tel 0552707236
e-mail: giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Antonio Cammarano
Tel.0552707285
e-mail. antonio.cammarano@confindustriafirenze.it

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