Deposito Temporaneo di Rifiuti: considerazioni e chiarimenti

Dic 6, 2019

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A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute ai nostri uffici riportiamo un breve vademecum sul deposito temporaneo.

In base anche a quanto confermato dalla recente Corte di Cassazione con la sentenza n. 43422 del 23 ottobre 2019 ricordiamo che:

  • il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato presso il luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti
  • Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi , nel rispetto delle nome che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una della seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
  • In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • Nel caso invece si tratti di terre e rocce da scavo, i quantitativi sono 4000 mc, di cui non devono essere classificati come pericolose più di 800 mc (art. 23 DPR 120/2017).

In particolare, i giudici , nell’ultima sentenza della Cassazione, hanno evidenziato come il deposito temporaneo costituisca una “deroga” al generale principio in base al quale il deposito o lo stoccaggio dei rifiuti richieda una specifica autorizzazione, in via ordinaria o semplificata. Proprio in quanto si tratta di una deroga è perciò necessario, ad avviso dei giudici, che siano osservate tutte le condizioni appositamente previste dalla legge e in particolare quelle contenute nell’art. 183, comma 1 lett. bb). del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

La Corte ha inoltre sottolineato come “in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria”, secondo un orientamento ormai consolidato (Corte di cassazione, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016; Corte di Cassazione, sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018).

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione.

 

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