DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023

Feb 28, 2023

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Dal 1° febbraio, e fino al 2 maggio (il 30 aprile, termine ordinario, quest’anno cade di domenica), è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2023 per il periodo d’imposta 2022. Ci sono alcune novità che interessano il modello pubblicato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate in data 13/01/2023 e in particolare riguardano i seguenti quadri:

· quadro VA rigo 16 relativo ai versamenti sospesi per la pandemia;

· quadro VO rigo 35 (VO35) relativo all’opzione che le imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica dovranno utilizzare per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Infine, è stato introdotto il nuovo quadro CS che accoglie il contributo straordinario per il caro bollette e i versamenti da fare entro il prossimo 31 marzo, a fronte del ricalcolo del contributo per le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

1. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali in base all’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, devono presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 2 maggio 2023 (la scadenza ordinariamente fissata al 30 aprile quest’anno slitta di due giorni dal momento che il 30 aprile cade di domenica) la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2022.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, ma poiché trattasi di dichiarazione tardiva è prevista l’applicazione di una sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro. La dichiarazione presentata invece oltre 90 giorni si considera omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta e non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso. L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120% al 240% dell’ammontare dell’Iva dovuta, con un minimo di 250 euro. Qualora però il contribuente abbia effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, l’omessa presentazione è punibile con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

Il modello della dichiarazione IVA 2023 (allegato 1) emanato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378 (composto dal frontespizio i 18 quadri da VA a VG e dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR quadri da VS a VZ relativi alla liquidazione

IVA di gruppo, deve essere presentato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate come indicato nelle istruzioni (allegato 2).

1.1 Dichiarazione annuale IVA e LIPE 4° Trimestre

Come stabilito dal decreto legge n. 34/2019 è possibile unificare l’invio della comunicazione della liquidazione periodica di fine anno (LIPE 4° trimestre) e della dichiarazione annuale. Ai contribuenti che decidono di optare per tale opzione è richiesto di anticipare l’invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio (rispetto alla scadenza ordinaria), e i dati delle Lipe dovranno essere indicati nel quadro VP del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

2. Termini e modalità di versamento del saldo IVA

L’IVA a debito se di importo superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), dovuta sulla base della dichiarazione annuale, deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno.

In alternativa il contribuente può:

– rateizzare, in rate di pari importo, con la maggiorazione del 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima, che dovranno essere versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza; in ogni caso, l’ultima non potrà essere versata oltre il 16/11;

– posticipare il pagamento al 30/06 (insieme alle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03.

2.1 Eventuale IVA a credito – Compensazione e Rimborso

Se dalla dichiarazione Iva 2023 emerge un credito, questo può essere utilizzato in compensazione:

– entro i 5.000 euro liberamente, a partire dal 1 gennaio 2023 senza necessità di presentare la dichiarazione, né tantomeno di apporre il visto;

– oltre i 5.000 euro sono posti 2 vincoli:

• necessità di dotare la dichiarazione Iva di visto;

• necessità di attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva prima dell’utilizzo (per esempio: dichiarazione Iva presentata il 28 febbraio 2023, credito utilizzabile in compensazione oltre i 5.000 euro a partire dal 10 marzo 2023).

Altrimenti il credito Iva può essere richiesto a rimborso qualora si rientri in una delle causali che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso e qualora il credito sia superiore a 2.582,28 euro. Nel caso di rimborso oltre i 30.000 euro è necessario che venga apposto il visto e la garanzia fidejiussoria (la garanzia non è necessaria se vengono attestati dal legale rappresentante della società determinati requisiti patrimoniali. La soglia dei 30.000 euro aumenta a 50.000 euro qualora si superi la soglia di 8 dei punteggi ISA.

3. Principali novità della dichiarazione IVA 2023

Al modello della dichiarazione IVA 2023 sono state apportate le seguenti principali novità:

Quadro VA – Rigo VA16: riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. All’interno del rigo VA 16 devono essere quindi indicati i versamenti IVA sospesi nel 2022 per l’emergenza da Covid- 19.

Quadro VO – Sezione 3, rigo VO35: per le imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata prevista la possibilità di revoca della scelta espressa già in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

Nuovo quadro CS – Tale quadro consente, ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37 del Dl n. 21/2022), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi a seguito della previsione effettuata dall’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022 convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativa all’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

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