Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: norme ambientali

Set 8, 2015

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Premessa
Si informa che il 15 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge n. 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Segnaliamo, in particolare, che sono entrate in vigore le seguenti disposizioni:
• art. 7, comma 9-ter, che individua criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”;
• art.11, comma 16-bis, recante modifiche all’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo I “Gestione dei rifiuti” relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta”, “deposito temporaneo”;
• art.11, comma 16-ter, recante modifiche all’art.29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, comma 3, relativamente ai procedimenti di AIA avviati in esito alle istanze di cui all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n.46/2014 (con termine di presentazione 7 settembre 2014).

Caratteristiche di pericolo HP 14 “eco tossico”
Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 “eco tossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7 (1).

Modifiche alla definizione dei rifiuti
Sono apportate le seguenti modificazioni alle definizioni di cui alle lettere f), o) e bb) dell’art.183, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, e sono così riscritte:

• lettera f) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti (nuovo produttore);
• lettera o) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, preliminare alla raccolta, ivi compresi la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
• lettera bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni…omissis….(vedi i punti 1,2,3,4,5).

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Si è risolto il problema concernente il termine scaduto del 7 luglio 2015 entro il quale gli impianti esistenti di nuovo assoggettamento alla disciplina AIA non avrebbero più potuto continuare l’esercizio delle attività ai sensi delle autorizzazioni pre-vigenti.
Come comunicato nel nostro precedente comunicato, il Vice Presidente di Confindustria Maccaferri aveva scritto al Ministro Galletti per segnalare la preoccupazione delle imprese su questa scadenza per il rilascio delle nuove autorizzazioni AIA, visti i ritardi da parte delle Amministrazioni competenti locali nella conclusione dei procedimenti istruttori, e per rappresentare l'esigenza di evitare l'arresto degli impianti che dovessero risultare sprovvisti di AIA oltre il termine citato.

La Legge 125/2015 ha superato questa criticità, stabilendo che nelle more della conclusione dei procedimenti di istruttoria AIA, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate, e che venga data piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle istanze di adeguamento.

Note
1) Classe 9, ADR: M6 – UN 3082, materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide; M7 – UN 3077, materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide.

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it 

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