Distacco transnazionale dei lavoratori: indicazioni dell’INL

Ott 21, 2021

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2 del 2021 fornisce indicazioni per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, analizzando tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

 

Premessa

La circolare dell’INL si sofferma sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 122/2020 – che ha recepito la Direttiva europea 2018/957 – con particolare riguardo alla previsione di una disciplina specifica per le ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati, di un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati nonché dell’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata. Le disposizioni introdotte hanno trovato applicazione dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto.

 

Le principali segnalazioni dell’Ispettorato

Distacco a catena in ingresso

Le modifiche riguardano il caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro. In questa ipotesi è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:

– il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);

– l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;

– il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.

Distacco a catena in uscita

Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa.

Per questa fattispecie, l’INL evidenzia che, laddove nel corso di una attività di vigilanza si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione”, si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.

Adempimenti formali

La circolare dell’INL affronta, quindi, il tema degli adempimenti formali relativi alla fattispecie del distacco a catena e quello del regime sanzionatorio.

A presidio della disciplina del distacco a catena, infatti, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera. La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 12.

Temporaneità del distacco

Viene garantita inoltre una maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo deve essere valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione e, dunque, potrebbe ricorrere anche laddove il soggetto distaccatario, benché formalmente diverso da quello originario, sia ubicato nello stesso luogo di esecuzione dell’attività lavorativa (es. stesso cantiere). Al fine di scongiurare una eventuale elusione del limite introdotto, va precisato che la durata del distacco (12 o 18 mesi mediante notifica motivata) va verificata anche nei casi in cui sussistano delle eventuali interruzioni e nelle ipotesi di distacco a catena in entrata.

Alla luce delle predette indicazioni è possibile affermare che:

– la temporanea sospensione del lavoro da parte del lavoratore distaccato dovuta a ferie, malattia, corsi di formazione presso l’impresa distaccante ecc., non costituisce un’interruzione del periodo di distacco che possa consentirne il prolungamento oltre la data inizialmente fissata;

– il rientro del lavoratore nello Stato di provenienza prima del termine previsto comporta l’interruzione del distacco;

– nel caso di distacchi consecutivi del lavoratore nello stesso Stato membro e presso la medesima impresa, il secondo sarà considerato separato solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi. Nel caso in cui, invece, le interruzioni siano inferiori a due mesi va operata una distinzione: o se il distacco avviene presso la medesima impresa, si considera unico e il periodo di interruzione verrà considerato ai fini del computo complessivo della durata del distacco; o al contrario, in caso di imprese diverse aventi sede nello stesso Stato membro, il distacco verrà considerato come nuovo, salvo particolari circostanze in cui emerga un collegamento tra le imprese o altra operazione elusiva oppure emerga l’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo;

– i distacchi consecutivi in Stati membri diversi – e dunque anche nelle ipotesi di distacco a catena – devono considerarsi distinti e per ciascuno di essi va calcolato il limite di durata di 12 o 18 mesi.

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