DL Agosto – prime anticipazioni

Ago 8, 2020

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Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 7 Agosto ha approvato un nuovo decreto-legge (cd. DL Agosto) per il sostegno dell’economia, molte le proroghe delle misure di lavoro.

Ammortizzatori sociali

Il nuovo decreto-legge prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Blocco dei licenziamenti

Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il blocco non si applica:

  • al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore,
  • ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • alle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo;
  • ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Esonero contributivo dipendenti in forza

Il DL prevede che, in via eccezionale e al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, ai datori di lavoro privati che non richiedono l’accesso ai nuovi strumenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi.

L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Ai datori di lavoro che, ricorrendone i presupposti, accedono all’esonero dovrebbero applicarsi i già descritti divieti di licenziamento previsti per il periodo di fruizione di tale “beneficio”. Si precisa che l’esonero è subordinato all’autorizzazione della UE.

Esonero contributivo nuove assunzioni

Il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente all’entrata in vigore del decreto. La misura non si applica ai contratti di apprendistato, né ai lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Tale esonero è riconosciuto, con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Contratti a termine

Il DL interviene sull’art. 93 del DL Rilancio con alcune modifiche:

  • in deroga all’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2015, fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.
  • viene abrogata la disposizione del DL Rilancio secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
  • Il provvedimento prevede anche una misura per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: a questi soggetti è riconosciuta un’indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro.
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