Esonero Contributivo Assunzioni

Nov 25, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Premessa

Il Decreto Agosto ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

I lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La durata massima è di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In questi ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi. In caso di conversione di questi rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, l’esonero è ammesso fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Inps rileva che l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. L’Inps ritiene che quest’esonero non rietri nella disciplina prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Diversamente, il beneficio contributivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell’autorizzazione della Commissione europea. L’aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Procedimento di ammissione all’esonero

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Modalità di esposizione flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:

  • nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
  • all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
    • <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IREC
    • <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato)
    • <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
    • <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi.

La valorizzazione degli arretrati può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice:

– “L536”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;

– “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

– <CodiceCausale>: “L537”;

– <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;

– <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:

  • nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
    • <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IRST”;
    • <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato)
    • <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
    • <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi  pregressi.

La valorizzazione degli arretrati può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice:

– “L538” avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”;

– “L539” avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

– <CodiceCausale>: “L539”;

– <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;

– <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

-<ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

L’Inps fa presente che la somma degli importi esposti nella sezione  <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ARTICOLI CORRELATI

Progetto Faber: aperta la quinta edizione.

E' aperta la quinta edizione del programma Faber, un’iniziativa che promuove il trasferimento tecnologico e l’alta formazione in azienda. Dedicato alle micro, piccole e medie imprese, Faber nasce...

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

RICERCA