Esonero contributivo lavoratrici madri

Set 20, 2022

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Premessa

La legge di Bilancio 2022 ha previsto in via sperimentale, per l’anno 2022, una misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

Fruizione del congedo di maternità

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.

Se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

L’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

L’agevolazione costituisce una misura sperimentale per l’anno 2022: il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.

L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Quando sarà operativa sarà possibile operare anche ulteriore riduzione di 1,2 punti percentuali.

Istruzioni operative

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

La Struttura territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

Il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109)

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero“;

– con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

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