Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione

Lug 8, 2020

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Premessa

L’Inps con apposita circolare ha dato le istruzioni per accedere all’incentivo per i datori di lavoro che assumo lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione.

Il datore di lavoro, che assume lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, può beneficiare di una agevolazione contributiva, pari all’esonero del 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.

La sua durata è:

  • massimo 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato
  • 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione:

  • tempo determinato
  • tempo indeterminato.
  • rapporti di apprendistato.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che  la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, viene ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.

L’esonero è cumulabile con l’incentivo  per l’assunzione:

  • di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi
  • di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni,
  • dei lavoratori disabili;
  • di beneficiari del trattamento NASpI  pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Portale agevolazioni

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR” sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’INPS verifica se il lavoratore sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG)

Istruzioni operative: Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza giugno 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BADR”;
  •  <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  •  <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • “L526”, avente il significato di “Conguaglio incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
  • “L527”, avente il significato di “Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L527”;
– <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
– <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente che la somma degli importi esposti nella sezione:

  • <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento;
  • <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “M319”;
  • <ImportoADebito> dovrà essere indicato l’importo da restituire.

L’utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino a settembre 2020.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

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