Esonero contributivo per le aziende che non richiedono Cassa Integrazione

Nov 16, 2020

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Premessa

Il Decreto Agosto ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. L’Inps ha pubblicato, inizialmente, una circolare con le prime indicazioni tecniche.

L’Inps ha, poi, fornito le informazioni per la gestione dell’esonero contributivo.

La misura è stata concessa dalla Commissione europea con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

L’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale COVID.

L’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario COVID.

I datori di lavoro interessati, al fine di fruire dell’agevolazione contributiva, non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale.

Sarà possibile accedere all’esonero e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale, per i datori di lavoro che:

  • abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 
  • o, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. Questa possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

La scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Assetto e misura dell’esonero

 L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opereranno i divieti di licenziamento.

L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.

L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero è, infine, necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

L’Inps precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Agosto

Il Datore di Lavoro deve:

  • garantire il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
  • attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

La Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

– concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;

–  riconosciuti entro il 31 dicembre 2020.

Coordinamento con altre misure

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Il datore di lavoro che accede all’esonero, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei nuovi strumenti di integrazione salariale. La scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Richiesta esonero

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale autocertificano:

 – le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

– l’importo dell’esonero.

 La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’operatore della Struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

 Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020:

  • non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
  • qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva

Istruzioni operative

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito> , indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

 

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