Fondo di garanzia e trasferimento d’azienda

Giu 25, 2019

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L’articolo 2112 tutela i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda: il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Trasferimento d’azienda da parte di cedente in bonis

Il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario.

L’Inps consente l’intervento del Fondo di garanzia solo quando l’insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione.

Il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto.

Il credito maturato come TFR fino al momento della cessione dell’azienda, anche se ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente, non può vincolare l’Inps.

L’Inps, essendo estraneo alla procedura, deve poter contestare il credito per TFR sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte.

La Suprema Corte ha stabilito che è nullo ogni patto diretto:

  • a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
  • a modificare la normativa legale sulle contribuzioni e prestazioni relative;
  • ad eludere gli obblighi delle parti attinenti a queste materie .

Trasferimento d’azienda con cedente in procedura concorsuale

Il legislatore consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all’articolo 2112 c.c. quando il trasferimento  è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale.

In particolare, non si applica l’articolo 2112 c.c., in caso di trasferimento, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, attuato da aziende sottoposte a:

  • fallimento
  • concordato preventivo con cessione dei beni,
  • liquidazione coatta amministrativa
  • amministrazione straordinaria

Le disposizioni dell’articolo 2112 c.c. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dalla legge quando il trasferimento è attuato da aziende:

  •  poste in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione dell’esercizio di impresa;
  •  per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo.

Cosa succede in caso di deroga?

In caso di ipotesi di deroga prevista, il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l’accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso.

Il Fondo di garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente: la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro.

Esiste un contrasto tra le norme poste a tutela dei crediti dei lavoratori e l’articolo 2120 c.c., che impone la cessazione del rapporto quale condizione di esigibilità del credito derivante dal TFR.

Il datore di lavoro cessionario e mancanza di continuità del rapporto

Il datore di lavoro cessionario non risponde  legittimamente del debito per TFR.

In assenza di soluzione di continuità del rapporto, non si realizza la condizione di esigibilità del credito e  del presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia.

La legge non prevede l’obbligo per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti: in assenza dell’intervento del Fondo di garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela.

Data di trasferimento

Il TFR può essere considerato esigibile alla data del trasferimento.

Nel caso di trasferimento d’azienda attuato da impresa insolvente uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purché la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva comunitaria.

Affitto d’azienda

L’affitto costituisce una delle modalità con le quali si può realizzare il trasferimento d’azienda.

L’affitto dell’azienda del fallito consente l’intervento del Fondo solo al termine dell’affitto medesimo, con correlata liquidazione della quota di TFR maturata prima dell’apertura della procedura concorsuale.

In caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.

Fallimento di una delle parti nel corso dell’esecuzione di un contratto

Con riferimento all’ipotesi di fallimento di una delle parti nel corso dell’esecuzione di un contratto di affitto d’azienda stipulato quando le imprese erano in bonis,  non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni.

Il fallimento dell’azienda cedente non determina l’automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario. Le domande per ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente non potranno essere accolte.

La giurisprudenza ritiene che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporta l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.

Fallimento cessionario e retrocessione dei lavoratori

In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.

 

A cura di Raffaele Fabiano

 

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