A seguito della catastrofe verificatisi nell’Italia centrale con i terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre del 2016, l’Amministrazione italiana, ha avanzato regolare richiesta perché venga autorizzata l’importazione in franchigia “a posteriori”di tutte le merci distribuite o messe a disposizioni per le popolazioni colpite dalle calamità.
La Commissione dell’Unione Europea, con il sussistere delle condizioni di cui al capo XVII sezione C del regolamento (CE) n.1186/2009, ha autorizzato il beneficio richiesto per tutte le merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti in questione.
Infatti, con decisione (UE) 2017/1003 del 13 giugno 2017, è stata autorizzata la franchigia doganale per tutte le merci terze, destinate alle popolazioni interessate con decorrenza dalla data della prima scossa di terremoto.
Nel merito, le autorità italiane entro il 30 settembre 2017, devono comunicare gli elenchi degli enti e delle organizzazioni autorizzate a richiedere ed a gestire le pratiche relative, nonché le informazioni relative alla natura ed ai quantitativi delle varie merci importate e destinate alle popolazioni colpite dalle calamità, tenendo presente che rispetto alle merci distribuite gratuitamente, quelle messe a disposizione rimangono di proprietà delle predette organizzazioni autorizzate.