Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

Set 8, 2015

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Criteri per la fruizione

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile.

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria).

Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo, in quanto in questo caso è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce:

– di riposi giornalieri per allattamento;

– nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili.

La fruizione del congedo parentale su base oraria risulta invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi ex L. 104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.

 

Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria

La complessità della disciplina del congedo parentale comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.

In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

 

Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale dal T.U. (in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

  • la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare.
  • la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.

Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

 

Modalità di presentazione della domanda telematica

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

  • WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
  • PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura.

L’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.

Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:

  • acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
  • acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

 

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Veronica Rovai
055 2707.277
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