Genitori lavoratori: strumenti in caso di quarantena dei figli

Set 9, 2020

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Premessa

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge con disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure per i genitori lavoratori

I lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni, fino al 31 dicembre 2020, potranno:

  • svolgere la prestazione di lavoro da remoto, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio.
  • astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario. Questa misura si applica quando l’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro agile o in alternativa ad esso. 

Congedo straordinario COVID

Per il congedo straordinario COVID, che, riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità.

I periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni. Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

Il beneficio del congedo parentale straordinario è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Qualora l’INPS, deputata al monitoraggio della spesa, verifichi il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, bloccherà la presentazione di ulteriori domande.

Questioni aperte

Dalla lettura della norma, rimangono delle questioni aperte, in quanto, sembra:

  • non sussistere un periodo massimo di congedo straordinario richiedibile, in quanto esso è collegato ai giorni di quarantena.
  • non essere obbligatoria la presentazione, al datore di lavoro in caso di smart-working o all’INPS in caso di richiesta di congedo, di alcuna documentazione attestante lo stato di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL.
  • che la richiesta del lavoro agile al proprio datore di lavoro, non viene definita come un diritto del lavoratore, ma come mera possibilità che deve essere avallata dall’azienda. La mancata condivisione, da parte del datore di lavoro, comporterà la non ammissione al beneficio.
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