I.V.A. – Commercio elettronico tramite piattaforme

Set 5, 2019

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Estremi:  Provv. Direttoriale Agenzia Entrate n. 0660061, del 31/07/2019 pubblicato sul sito internet  dell’Agenzia delle Entrate, con effetto dal 1/03/2019 e valido fino al 31/12/2020

 

Con un Provvedimento sono state attuati e regolamentati i termini e le modalità e gli adempimenti che devono essere osservati dai gestori di interfacce elettroniche che favoriscono le vendite a distanza di beni importati e quelle intraue, assoggettate a segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento direttoriale di attuazione dell’art. 13, 1° co. del D.L. 30/04/19, n. 19 (L. 58/19) sono stati disposti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni mediante l’uso di interfacce elettroniche.

I gestori delle piattaforme elettroniche (virtuali, digitali portali o analoghi) che facilitano le vendite a distanza di beni di qualsiasi natura e valore, importati nella UE e quelle all’interno della comunità, sono chiamati a segnalare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le vendite a distanza effettuate dai fornitori, soggetti passivi, ai loro clienti italiani.

L’obbligo riguarda i gestori stabiliti in Italia e quelli esteri che, se extraue, dovranno nominare il rappresentante fiscale e, se comunitari, potranno invece anche identificarsi direttamente in Italia.

L’adempimento è temporaneo e si applicherà trimestralmente fino al 31/12/2020 poiché, dal 2021, entrerà in vigore la disciplina delle vendite a distanza di cui alla Direttiva UE 2017/2455, del 5/12/17.

E’ gestore il soggetto passivo che, tramite un’interfaccia elettronica, facilita ad un acquirente e ad un fornitore, venditore di beni, di stabilire un contatto che da luogo ad una cessione tramite l’interfaccia, partecipando direttamente o indirettamente:

  • a determinare le condizioni generali della cessione;
  • a riscuotere dall’acquirente il pagamento;
  • all’ordinazione o alla consegna del bene.

Però il gestore non facilita la vendita quando effettua unicamente una operazione quale il trattamento del pagamento, o la catalogazione o la pubblicità dei beni, e il reindirizzamento o il trasferimento di acquirente verso altre interfacce elettroniche, senza ulteriori interventi.

Per vendite di beni a distanza si intendono:

  1. cessioni di beni con trasporto/spedizione, diretta/indiretta, dal fornitore con partenza da uno Stato UE e arrivo a destinazione del cliente in altro Stato UE;
  2. cessioni di beni con trasporto/spedizione, diretta/indiretta, dal fornitore con partenza da Stati/territori extraue e arrivo a destinazione dell’acquirente: importazioni.

Quindi l’obbligo di comunicazione riguarda le vendite in entrata in Italia ma non quelle in uscita dall’Italia.

Il gestore della piattaforma dovrà comunicare trimestralmente all’Agenzia per ciascun fornitore: i dati completi, residenza o domicilio, l’identificativo utilizzato per le vendite, codice fiscale, indirizzo PEC, il numero totale delle unità vendute in Italia o il relativo ammontare (o, a scelta, il prezzo medio di vendita) espressi in euro.

I dati dovranno essere trasmessi attraverso Entratel o Fisconline all’Agenzia, secondo le specifiche che accompagnano il provvedimento, direttamente dal gestore o tramite intermediario abilitato, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

La prima scadenza è fissata per il 31 ottobre 2019 e comprenderà i dati relativi alle operazioni del secondo e del terzo trimestre 2019 (l’adempimento è in vigore dal 2° trimestre 2019) e, nella stessa data, dovranno essere trasmessi anche i dati delle vendite facilitate da interfacce elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop di valore non superiore a 150 euro, come da art. 11-bis, co. da 11 a 15 del D.L. 14/12/18, n. 135 (L. 12/19) in riferimento al periodo 13 febbraio – 30 aprile 2019.

La mancata e l’incompleta trasmissione dei dati comporta che i gestori sono considerati debitori dell’imposta per le vendite in Italia.

Nel caso di mancata trasmissione dei dati il gestore, soggetto passivo, non è considerato debitore se dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Nel caso di incompleta trasmissione dei dati il gestore non è considerato debitore se dimostra di aver adottato tutte le misure per rilevare e individuare correttamente i dati presenti sulla piattaforma digitale.

La trasmissione dei dati si intende effettuata nel momento di ricezione della relativa ricevuta positiva; se scartata, nel caso di mancanze o di errori, può essere trasmessa una nuova dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la precedente dichiarazione.

La documentazione relativa alle vendite a distanza deve essere messa a disposizione dell’Amm. Finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dalla data di effettuazione delle operazioni.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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