I.V.A. – Conversione in legge del D.L. 124/2019

Gen 9, 2020

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Estremi:       Legge 19 dicembre 2019, n. 157 in G.U. 24/12/19, n. 301

In vigore:    D.L. dal 27/10/2019       –         Legge dal 25/12/2019

 

Molte conferme e alcune novità in materia di I.V.A. recate in sede di conversione del D.L. 124 “salvo intese”. Si ripropongono le disposizioni recate dal D.L. integrate con quelle introdotte dalla legge di conversione.

 

Il D.L. “salvo intese”, n. 124 del 26/10/19, in vigore dal 27/10/19 (ma per alcune disposizioni indicate è prevista l’emanazione di decreti attuativi) è stato convertito, con modifiche, nella legge 157/19 e le modifiche introdotte hanno efficacia a decorrere dal 25/12/19.

In sintesi si riportano le norme I.V.A. e connesse variate o modificate, dal D.L. 124 e le modifiche introdotte con la legge di conversione indicate in neretto e corsivo.

Art. 1 – Accollo debiti – compensazione. L’accollante, per il pagamento dell’altrui debito di imposte, non può utilizzare in compensazione i propri crediti d’imposta. I versamenti effettuati violando questa norma si considerano non avvenuti e soggetti, per ambo le parti, alla sanzione del 30% del credito utilizzato, se esistente, e dal 100 al 200% se non esistente, con recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi per i quali l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato.

Art. 2 – Cessazione e compensazioni. Vietata la compensazione dei crediti di ogni tipo e importo da parte dei destinatari dei provvedimenti di cessazione d’ufficio della partita I.V.A. o di esclusione dalla banca dati VIES: per questi ultimi il divieto opera soltanto per i crediti I.V.A. I crediti però potranno essere richiesti a rimborso o riportati nella successiva dichiarazione.

Art. 3 – Indebite compensazioni. Anche per compensare i crediti relativi alle imposte sul reddito e IRAP si applicano le regole vigenti in tema di compensazione dei crediti I.V.A. Pertanto, la compensazione di crediti (imposte dirette, Irap e sostitutive), superiori a 5.000 euro annui potrà essere effettuata soltanto previa presentazione della dichiarazione annuale e, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa, con obbligo per tutti i contribuenti di trasmettere telematicamente il mod. F24 esclusivamente attraverso i canali dell’Ag. delle Entrate.

Questa disposizione si applica a partire dal 2020 ma comprenderà i crediti maturati nel 2019 e, alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020 ma scartate a seguito di controllo, sarà applicata la sanzione da 1.000 per ogni F24 scartato: sarà emanato un decreto attuativo.

Art. 4 – Inversione contabile domestica. All’art. 17/633 è aggiunta la lett. a-quinquies estendendo la regola dell’inversione contabile alle prestazioni (B2B), diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater) art. 17, effettuate in base a contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati e ai rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo di beni strumentali dello stesso o allo stesso riconducibili.

Sono escluse le prestazioni rese alla pubblica amministrazione, ai soggetti tenuti ad applicare la regola dello split payment e alle agenzie operanti del settore del lavoro interinale.

Questa disposizione è però subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio della UE, quindi attualmente non è operativa.

Sono esonerate dall’adempimento le imprese affidabili individuate dal co. 5 dell’art. 5.

Art. 6 – Carburanti e dichiarazione di intenti. Al fine di contrastare le frodi nel settore carburanti, con effetto dal 27/10/19, nella compra-vendita di carburanti e altri prodotti (co. 937/205 – 17) non è più consentito l’utilizzo delle dichiarazioni di intento salvo che per il gasolio venduto da depositi commerciali ed acquistato da imprese di trasporto.

Art. 9 – Acquisto veicoli usati da UE. Il controllo della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’I.V.A. (F24 El.Ide) per l’immatricolazione in Italia di veicoli usati di provenienza dalla UE da parte di privati è effettuato preventivamente dall’Ag. delle Entrate che trasmetterà le risultanze al Dipartimento dei trasporti.

Art. 14 – Utilizzo file fatture E.  I file delle fatture elettroniche sono memorizzati dall’Agenzia fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o fino alla definizione di eventuale contenzioso e potranno essere utilizzati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della protezione dati, nel rispetto delle garanzie di tutela di legge.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 29/124-05 per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 15 – Fatture E. sistema T. sanitaria. Anche per l’anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, da parte dei soggetti che inviano i dati al S.T.S.

Art. 16 – Predisposizione registri e dich. annuale I.V.A. Rinviata al 2021 la dichiarazione annuale I.V.A. precompilata mentre, a decorrere dal 1/07/2020, l’Agenzia delle Entrate avvierà la procedura che prevede la predisposizione delle bozze dei registri I.V.A. e delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche in base ai dati delle fatture elettroniche, di quelli delle operazioni transfrontaliere (bollette doganali e esterometro) e dei corrispettivi telematici.

La trasmissione telematica dell’ESTEROMETRO dovrà essere effettuata non più mensilmente bensì TRIMESTRALMENTE, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Art. 17 – Bollo e fatture E. Relativamente alle fatture elettroniche, a decorrere dal 1/01/2020, l’Agenzia delle Entrate, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, la sanzione (30%) ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti. Trascorsi 30 giorni infruttuosamente l’ufficio procederà all’iscrizione a ruolo definitiva.

Se gli importi dovuti non superano il limite annuo di 1.000 euro il versamento può essere eseguito semestralmente (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno).

Art. 18 – Utilizzo contante. A decorrere dal 1/07/2020 e fino al 31/12/2021 la soglia che limita i pagamenti in denaro contante viene ridotta a 1.999,00 euro e, a far tempo dal 1/01/2022 ulteriormente ridotta a 999,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 la sanzione minima è di 2.000 euro e, a decorrere dal 1/01/2022, è fissata in euro 1.000.

Art. 20 – LOTTERIA SCONTRINI. Le regole della lotteria entrano in vigore dal 1/07/2020. L’esercente deve acquisire il “codice lotteria” individuato con provvedimento Direttore Ag. Dogane d’intesa con l’Ag. Entrate. Il cliente può segnalare dal sito “Lotteria” dell’Ag. Entrate il rifiuto opposto dal fornitore ad acquisire il codice.

Non si da luogo all’applicazione di sanzioni nei confronti del fornitore.

Art. 21 – Pagamenti E. Previste nuove funzioni al fine di utilizzare facilitazioni tecnologiche che consentono, con pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra privati (fattura elettronica, memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi). Un apposito provvedimento definirà le regole tecniche.

A decorrere dal 1/01/2021 gli operatori che effettuano le operazioni al dettaglio, art. 22/633, e adottano sistemi evoluti di incasso (attraverso carte debito, credito o altre forme elettroniche), dei pagamenti che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, con tali sistemi possono adempiere agli obblighi di trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi. Un provvedimento stabilirà le relative regole.

Art. 22 – Commissioni pagamenti elettronici. Per gli operatori, che nell’anno  precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, è previsto un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni effettuate con pagamenti medianti carta di credito, di debito o prepagate. Il credito si applica a decorrere dal 1/07/2020.

Il credito compete anche su pagamenti effettuati mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Art. 23 – Mancata accettazione pagamenti elettronici. La sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è soppressa.

Art. 32 – Scuole guida. In adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 14/03/19, è modificato il 1° co. n. 20) dell’art. 10/633 prevedendo che non sono esenti da I.V.A. e quindi diventano imponibili i corrispettivi delle prestazioni d’insegnamento guida al fine di conseguire le patenti di guida delle categorie B) e C1): la modifica si applica dal 1/01/2020 e sono fatti salvi i comportamenti in passato tenuti dagli operatori.

Viene abrogata la lett. a) dell’art. 2 del D.P.R. 696 con la conseguenza che tali prestazioni diventano soggette a certificazione fiscale fino al 30/06/2020 e, da tale data, a memorizzazione elettronica e trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri. Non sono previsti rimborsi di imposta per gli operatori che hanno applicato l’imposta dalla data della sentenza.

Le prestazioni di insegnamento svolte a titolo personale (esenti) non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti guida veicoli A) e B).

Art. 32-ter – Aliquote I.V.A. agevolate. Alla Tab. A, parte 2a-bis del D.P.R. 633 dopo il n. 1-quater si aggiunge il n. 1 – quinquies e a decorrere dal 1/01/20 le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili e coppette mestruali sono soggette all’aliquota del 5%.

Art. 32-quinquies – OPERE URBANIZZAZIONE – PROV. BOLZANO. I contributi versati ai sensi dell’art. 87, co. 9 della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano erogati dalla provincia per l’esecuzione di opere di urbanizzazione e allacciamento per gli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, con convenzione, non sono rilevanti ai fini I.V.A.

Art. 39 – Disciplina penale utilizzo fatture operazioni inesistenti. Modifica la disciplina penale e la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di fenomeni evasivi ai fini II.DD. e I.V.A. innalzando le pene, introducendo la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato  e la responsabilità, in ogni caso, dei legali rappresentanti (D.Lgs. 231/2001) con conseguente sanzione pecuniaria.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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