I.V.A. – Dettaglio, resi merci e rilascio di buono acquisto

Giu 15, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Estremi:       Risposta n. 167 del 5/06/2020 Agenzia delle Entrate

Nel rispondere ad un interpello in tema di procedure da osservare nel caso di reso merci con rilascio da parte dle cedente-dettagliante di un buono di acquisto, l’Agenzia delle Entrate dichiara applicabile, nella fattispecie, la disciplina di cui ai buoni-corrispettivo monouso o multiuso di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.P.R. 633.

 

Un commerciante al dettaglio di articoli di abbigliamento in genere, premesso che consente ai propri clienti di sostituire la merce acquistata, ha esposto con un interpello, le procedure amministrativo-contabili che osserva nella fattispecie e chiede di conoscere quali siano gli adempimenti I.V.A. da osservare nel caso in cui il cliente, ancora non soddisfatto, chieda anche di sostituire il bene ricevuto in sostituzione del primo acquisto.

Con la risposta l’Agenzia delle Entrate dichiara non corretti i comportamenti osservati dall’istante (che applica ai resi le procedure dipendenti da risposte fornite in vigenza dello scontrino fiscale) e coordinando quelle regole con quelle nate con l’introduzione del registratore telematico e quindi con il documento commerciale e richiamando i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, introdotti a far tempo dal 29/12/18 (D.Lgs. 29/11/18, n. 141) nella normativa I.V.A. ha precisato quanto segue.

Il “buono acquisto” emesso in sostituzione del reso ricade nella nuova disciplina dettata dai citati articoli trattandosi di uno strumento che deve essere accettato come corrispettivo a fronte di altra cessione, indicante i beni da cedere o l’identità del cedente.

Il buono è monouso se al momento del rilascio è nota la disciplina applicabile ai fini I.V.A. alla cessione cui i buoni danno diritto, è multiuso se a quel momento non è nota la disciplina applicabile (p.e. solo indicazione del valore, dell’importo).

In conseguenza di ciò la risposta precisa:

  1. alla riconsegna del bene, deve essere emesso il “documento commerciale per reso”, in rettifica del reso e con recupero dell’I.V.A. relativa, richiamando il documento commerciale emesso all’atto dell’operazione originaria;
  2. alla consegna del buono, di pari valore, buono multiuso, al quale deve essere attribuito un numero identificativo da associare alla pratica del “reso”, l’esercente non è tenuto ad emettere altro documento commerciale ma, se vuole, può emetterlo con il codice natura “N2” (non soggetto) perché il buono multiuso non è soggetto all’imposta;
  3. all’atto del nuovo acquisto deve essere emesso il relativo documento commerciale, pari al valore dei beni acquistati, il buono sarà utilizzato come mezzo di pagamento e il numero identificativo attribuito al buono dovrà essere riportato sul documento commerciale (se il registratore telematico lo consente potrà essere utilizzata l’APPENDICE, di cui alle “specifiche tecniche” di cui al Provv. 20/12/19, prot. 1432217);
  4. le procedure da osservare descritte ai punti a), b) e c) che precedono dovranno essere osservate anche nel caso del “reso del reso” e, in tal caso, il nuovo “documento commerciale per reso” dovrà richiamare il documento emesso all’atto della scelta del nuovo bene.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA