I.V.A. – Disposizioni per servizi di telecomunic. teleradiodiffusione ed elettronici

Giu 15, 2020

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Estremi:       D.L. 1/06/20, n. 45 (G.U. n. 145, del 9/06/20)                    In vigore dal 10/06/2020

Le regole applicabili nei confronti di consumatori finali in tema di servizi elettronici, di teleradiodiffusione e telecomunicazione, già comprese nell’art. 7-sexies sono state inserite nel nuovo art. 7-octies del D.P.R. 633 e nel contempo è stato modificato anche l’art. 74-quinquies/633.

 

A decorrere dal 10/06/2020 sono apportate al D.P.R. 633 le seguenti modificazioni:

  1. all’art. 7 – sexies, 1° co. le lettere f) e g) – concernenti le prestazioni rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia ma senza domicilio all’estero e quelle di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, senza domicilio all’estero, se utilizzate nella UE, – considerate territorialmente effettuate in Italia – sono soppresse;
  2. dopo l’art. 7-septies è inserito l’art. 7-octies il quale dispone che le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e elettronici (TTE) si considerano effettuate in Italia (soggette ad I.V.A./IT) se rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero (servizi resi tramite mezzi elettronici) e quando il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero (servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ma se utilizzati nel territorio UE;
  3. all’art. 74-quinquies, 1° co. sono soppresse le parole “nè identificati” e il 2° comma è sostituito inserendo per gli operatori extraUE che si avvalgono del regime del MOSS per rendere servizi TTE, la dispensa dagli obblighi di fatturazione per i servizi resi a consumatori finali, nonché di potersi avvalere del MOSS anche se sono intestatari di partita I.V.A. rilasciate da altri Stati UE per esercitare attività diverse da quelle TTE.

In particolare il nuovo art. 7-octies dispone che se i servizi TTE sono resi:

  • da un fornitore stabilito in altro Stato UE: le prestazioni non sono soggette all’I.V.A./IT se il prestatore è stabilito in un solo Stato UE, a condizione che i compensi dei servizi resi a privati non superi i 10.000 euro (anno precedente) e sempreché nel suo Stato non abbia esercitato l’opzione per applicare l’I.V.A. in Italia;
  • da un fornitore stabilito in Italia: i servizi resi sono soggetti all’I.V.A. domestica a condizione che il prestatore sia stabilito solo in Italia, e i servizi resi a privati stabiliti in ogni altro Stato UE non superino a 10.000 euro (anno precedente) e se il prestatore non ha optato per applicare l’imposta vigente nello Stato del cliente;
  • l’opzione per la tassazione nello Stato del consumatore deve essere espressa nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si opera la scelta.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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