I.V.A. – Fatturazione elettronica e detrazione IVA acquisti

Giu 8, 2018

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La videoconferenza dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il significato da attribuire ai concetti di emissione e ricezione delle fatture elettroniche lasciando irrisolto il problema legato all’esercizio del diritto della detrazione per le fatture emesse a fine mese (anno) ricevute nei primi giorni del mese (o dell’anno) successivo.

L’Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum del 24/05/18 ha fornito chiarimenti in ordine ai concetti di “emissione” e di “ricezione” delle fatture elettroniche applicabili agli acquisti di carburanti per motori (dal 1/07/18) e alla fatturazione elettronica generalizzata (dal 1/01/19).

La fattura deve essere emessa all’atto dell’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 6/633 si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario, art. 21, 1° co./633, quella elettronica deve comunque transitare dal Sistema di Interscambio (SdI).

Ai sensi del Provv. 89757 del 30/04/18 lo SdI controlla la correttezza dei dati riportati sul documento e nel caso di “esito positivo” o di “messa a disposizione” del destinario la fattura si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo “data”. Invece, se non supera il controllo, entro 5 giorni dal ricevimento lo SdI trasmette al mittente una “ricevuta di scarto”  e in tal caso la fattura si considera “non emessa”.

Quindi, se supera il controllo vale la data riportata nella fattura, ma se non lo supera l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’emittente avrà 5 giorni di tempo per ritrasmettere allo SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in sanzioni.

Risolta a favore del cedente/prestatore questa problematica rimane perà aperta la questione del momento nel quale l’acquirente potrà esercitare il diritto alla detrazione, questione che si presenterà non solo nel caso in cui lo SdI scarta la fattura emessa ma anche in tutti i casi (e saranno moltissimi) nei quali il fornitore emetterà nel rispetto dell’art. 6/633, la fattura elettronica l’ultimo giorno del mese (o dell’anno) e il cliente la acquisirà il mese (o l’anno) successivo.

Ai sensi dei vigenti artt. 19 e 25 del D.P.R. 633, il diritto alla detrazione sorge quando coesistono due requisiti: effettuazione dell’operazione e possesso – registrazione della fattura.

Nelle ipotesi anzidette il fornitore verserà l’imposta in relazione al mese (e all’anno) di emissione della fattura mentre, per il cliente, il diritto alla detrazione sorgerà nel mese (o nell’anno) successivo e, nel caso dell’anno sarà subordinato  alla registrazione del documento in apposito sezionale come indicato dalla Circ. 1/E del 17/01/18 e la detrazione sarà esercitabile soltanto con l’inserimento dei relativi dati nella Dich. Annuale, il cui termine di presentazione andrà a scadere con il 30 aprile, con indubbi effetti finanziari  negativi per il cessionario.

E’ indispensabile a questo proposito una modifica delle disposizioni prima citate.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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