I.V.A. – Fatture E.: rinvio indicazione nuove specifiche tecniche

Apr 28, 2020

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Estremi:       Provv. Direttore Agenzia Entrate n. 166579/20 del 20/04/2020

L’emergenza sanitaria fa rinviare al 1° gennaio 2021 l’obbligo di indicare nelle fatture e nelle note di variazione elettroniche le nuove specifiche concernenti Tipo di documento e Natura dell’operazione disposte dal Provv. n. 99922/20 del 28/02/20.

Con il Provv. 28/02/20, n. 99922/20 erano state disposte modifiche delle specifiche tecniche concernenti il TIPO DI DOCUMENTO e la NATURA DELL’OPERAZIONE per la compilazione delle fatture e variazioni elettroniche utilizzabili fin dal 4 maggio 2020, con facoltà di proseguire ad usare le attuali fino al 30 novembre 2020: ma l’obbligo decorreva soltanto dal 1° ottobre 2020.

Considerata l’emergenza sanitaria, è stato stabilito che l’obbligo di utilizzare le nuove specifiche decorrerà dal 1° gennaio 2021 e che, pertanto, fino al 31/12/2020, potranno essere utilizzate quelle attualmente in vigore.

Le modifiche riguardano, in particolare, il TIPO dei documenti e la NATURA delle operazioni e si applicano, rispettivamente, per:

  • le integrazioni per acquisti interni (TD16); le integrazioni o le autofatture per acquisti di servizi resi da soggetti esteri (TD17); le integrazioni per acquisti di beni intraue (TD18); le integrazioni o le autofatture per acquisti di beni già esistenti in Italia ceduti da soggetti esteri (TD19); l’emissione di autofattura per splafonamento su acquisti con dichiarazione d’intenti (TD.21); le estrazioni di beni da depositi I.V.A. con imposta dovuta (TD.22) o non dovuta (TD.23);
  • le operazioni non rilevanti territorialmente (N2.1); non soggette all’imposta (N2.2 se viene emessa fattura); le esportazioni di beni dirette o triangolari (N3.1); le cessioni di beni intraue (N3.2); le cessioni a San Marino (N3.3); le operazioni assimilate alle esportazioni (N3.4, quali quelle di cui agli artt. 8-bis, 9, 71 (Vaticano) o 72/633); le operazioni su dichiarazioni d’intento (N3.5); le operazioni che non concorrono a formare STATUS e PLAFOND all’esportazione (N3.6 quali introduzioni di beni nei depositi I.V.A., cessioni a turisti extraue); le operazioni domestiche soggette ad inversione contabile come cessioni di rottami/pallet (N6.1); le cessioni di oro e argento puro (N6.2); i servizi di subappalto edili (N6.3); le cessioni di fabbricati imponibili per opzione (N6.4); le cessioni di cellulari (N6.5); le cessioni di apparecchi elettronici (N6.6); i servizi nel settore edile e simili (N6.7); le operazioni nel settore energia (N6.8); inversioni diverse dalle precedenti (N6.9).

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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