I.V.A. – Fatture elettroniche: chiarimenti

Lug 8, 2019

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Estremi: Circolare n. 14/E del 17/06/2019 – Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto con Circolare ai numerosi quesiti posti dalle associazioni, dai professionisti e dai contribuenti, in tema di adempimenti concernenti la fatturazione elettronica. E’ intervenuta nel merito degli obblighi soggettivi/oggettivi, dei termini e modalità di emissione, registrazione, detrazione, nonché degli adempimenti concernenti le autofatture, l’inversione contabile domestica e per le operazioni intraue nonché altre problematiche di generale interesse.

 

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una corposa Circolare recante chiarimenti in tema di ambito oggettivo/soggettivo di applicazione, modalità e termini di emissione/registrazione attiva/passiva delle fatture E. nonché adempimenti relativi all’emissione delle autofatture e inversione contabile, conservazione/consultazione dei documenti e sanzioni applicabili.

Si riportano, in sintesi, alcuni dei problemi affrontati nella Circolare alla cui attenta consultazione si rinvia.

1) AMBITO OGGETTIVO. Per le cessioni e le prestazioni rilevanti ai fini I.V.A., effettuate dal 1/01/19 tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, devono essere emesse fatture in formato elettronico e devono transitare dal SdI.

Sono escluse le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione in base alle norme vigenti quali, ad esempio, le non cessioni, art. 2, 3° co., le non prestazioni, art. 3, 4° com., quelle non in esercizio di impresa o non considerate commerciali, art. 4, 4° e 6° co., quelle non in esercizio di arte o professione, art. 5, 2° co., le escluse dalla base imponibile, art. 13, 5° co. e 15, 1° co. nn. 1), 3), 4) e 5), quelle con I.V.A. monofase di cui all’art. 74, 1° co. lett. a), b), c), d), ed e), del D.P.R. 633/72 e, per espressa previsione normativa valida per l’anno 2019, le prestazioni sanitarie e le cessioni di medicinali effettuate dalle farmacie (regime tessera sanitaria).

Nei casi in cui l’operazione non è soggetta all’obbligo di fatturazione ma il cedente/prestatore emette comunque fattura questa deve essere elettronica, così come nel caso di operazioni in parte soggette e in parte escluse la fattura deve essere elettronica.

2) AMBITO SOGGETTIVO. Dall’obbligo della fattura E. sono esclusi i soggetti esteri identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, coloro che applicano i regimi di vantaggio o forfetario, le associazioni sportive che applicano la L. 392/91, nonché i produttori agricoli esonerati, 6° co. art. 34/633.

3) EFFETTUAZIONE OPERAZIONE. Fermo resta il momento di effettuazione dell’operazione quindi di esigibilità dell’imposta (art. 6/633).

3.1) FATTURE IMMEDIATE. La fattura E. immediata potrà essere emessa “entro 12 (per il D. Crescita) giorni” dalla data di effettuazione dell’operazione e, per esempio, per una operazione effettuata il 28/09, dovrà essere:

 

 

GENERATA IL INVIATA AL SDI IL DATA DA INDIC. IN FATT. “DATI  GENERALI” TERMINE ANNOT. REG. ART. 23 LIQUID. I.V.A. MESE DI
28/09

28/09

dal 28/9 al 10/10

28/09

10/10

10/10

28/09

28/09

28/09

15/10

15/10

15/10

settembre

settembre

settembre

 

Da quanto esposto emerge che sulla fattura E. transitata dal SdI deve essere esclusivamente indicata la data di effettuazione dell’operazione: il SdI prenderà in carico la fattura assegnandogli automaticamente la data di emissione del 10 ottobre.

Il differimento del termine di emissione (12 giorni successivi di quella di effettuazione), si applica anche alle fatture cartacee e a quelle elettroniche extra Sdi che, in tal caso, dovranno indicare la doppia data, quella di effettuazione dell’operazione e quella di emissione del documento.

3.2) FATTURE DIFFERITE. Le ipotesi e i termini previsti per l’emissione “delle fatture E. differite” non sono cambiati, e nel caso in cui la norma contempli l’obbligo di riportare la data del momento di effettuazione dell’operazione come da documento commerciale (art. 2, 5° co. D.Lgs. 127/15), ovvero come da D.d.T. o da altro documento che identifichi i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (D.P.R. 472/96) è possibile indicare una sola data nella fattura E. riepilogativa di tutte le operazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente nel corso del mese solare precedente, cioè la data dell’ultima operazione. La Circolare esemplificando per operazioni effettuate il 2, il 10 e 28/09, come da relativa documentazione, precisa che la fattura E differita sarà, per esempio:

 

DATE DEI DOCUMENTI ACCOMP. GENERATA E INVIATA AL SDI DATA INDICATA IN FATTURA “DATI GENERALI” DA REGISTRARE ART. 23 LIQUID. IVA MESE DI
CON DATA ENTRO IL
2/09

10/09

28/09

IN UNO QUALSIASI DEI GIORNI INTERCORRENTI TRA IL 1° E IL 15 OTTOBRE 28/09 28/09 15/10 settembre

L’esempio proposto dalla Circolare non convince poiché il contribuente ben potrebbe generare e inviare la fattura E. al SdI entro il 30/09 perché la Norma consente l’invio “entro il 15 del mese successivo”.

3.3) REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE. Le “immediate” devono essere annotate nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ma con riferimento al mese di effettuazione; le “differite” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

L’emissione di fattura immediate o differite renderà difficile rispettare l’obbligo di registrazione nell’ordine della loro numerazione considerato che le prime si registrano entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione mentre, le seconde, entro il 15 del mese successivo a quello di emissione. La Circolare lascia al contribuente piena libertà su come rispettare l’obbligo (codifiche) ma la soluzione migliore è quella di attivare distinte numerazioni utilizzando pertanto registri sezionali.

4) FATTURE DI ACQUISTO: numerazione. L’obbligo di numerare le fatture di acquisto, è stato soppresso ma permane quello di registrarle, art. 25/633. Gli operatori hanno la facoltà di proseguire nella numerazione dei documenti di acquisto/importazione.

Detrazione imposta. Con le modifiche apportate (D.P.R. n. 100/98) il diritto alla detrazione si esercita nel mese nel quale l’imposta è esigibile (art. 6/633) e nel quale è ricevuto e registrato il documento di acquisto o al massimo, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i documenti ricevuti e registrati entro tale termine: ad eccezione dei documenti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente ricevuti/registrati nell’anno successivo: detrazione soltanto nell’anno successivo.

Questa regola si applica alle fatture E. e a quelle analogiche.

 

OPERAZIONE EFFETTUATA IL FATTURA GENERATA  IL RICEVUTA PER ESEMPIO IL REGISTRATA IL DETRAZIONE CON LA LIQUID. DI
28/09/19

28/09/19

31/12/19

28/09/19

10/10/19

31/12/19

29/09/19

10/10/19

2/01/20

29/09/19

15/10/19

2/01/20

settembre 19

settembre 19

gennaio 20

5) AUTOFATTURE. Sono documenti emessi dai sogg. passivi nazionali per acquisti di beni/servizi:

  1. da produttori agricoli esonerati (art. 34, 5° co./633);
  2. per corrispondere compensi agli intermediari per la vendita di documenti di trasporto (D.M. 30/07/09);
  3. per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione (D.Lgs. 471/97);
  4. per operazioni rilevanti territorialmente fatte da operatori extraue (art. 17/633);
  5. per autoconsumo di beni/servizi (art. 2 e 3/633);
  6. per cessioni gratuite di beni oggetto attività propria e di servizi di valore superiore a 50 euro (art. 2 e 3/633).

Con esclusione delle operazioni indicate alla lett. d) che precede le autofatture dovranno essere emesse in formato elettronico via SdI.

6) INVERSIONE CONTABILE. Il sogg. passivo acquirente è chiamato ad integrare le fatture emesse dal cedente/prestatore, relative ad operazioni interne o intraue. Sono da comprendere in tale fattispecie le operazioni dipendenti dagli artt. 17 e 74/633 e dall’art. 46/331 (intraue).

Le fatture dipendenti da operazioni interne sono emesse elettronicamente via SdI, quindi immodificabili e l’acquirente può predisporre un altro documento da allegare al file delle fatture in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e i dati delle fatture stesse, da inviare al SdI.

Per le fatture dipendenti da operazioni intraue (da integrare normalmente) non sussiste l’obbligo del “formato elettronico e invio al SdI” poiché devono essere inserite nell’esterometro.

7) ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITI I.V.A. L’autofattura emessa allo scopo di assolvere l’imposta non è soggetta agli obblighi elettronici via SdI.

8) COMPILAZIONE DOCUMENTI E. Le specifiche tecniche (Provv. 89757/18) dispongono che per l’invio al SdI occorre indicare quale TIPO DOCUMENTO:

  1. acquisti inversione contabile interni: TD01;
  2. acquisti con autofattura o con documento interno: TD01;
  3. regolarizzazione fatture non pervenute o irregolari: TD20;

mentre l’autofattura per “omaggi” o “autoconsumo” deve indicare i dati del cedente/prestatore anche nella sezione cessionario/committente; in quella per regolarizzazione nella sezione Dati cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore, in quella cessionario/committente i dati dell’acquirente utilizzando il codice CC.

9) ESTEROMETRO. Devono essere trasmessi i dati di tutte le operazioni effettuate verso o da soggetti non stabiliti nello Stato, poste in essere da soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia e che sarebbero soggette a fattura E. con esclusione di quelle per le quali è emessa la bolletta doganale di importazione o di esportazione. La Circolare consente di emettere fatture E. tramite SdI anche per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri per evitare l’esterometro. Sono comunque escluse le operazioni effettuate da soggetti nazionali in regime di vantaggio o forfetario.

10) SANZIONI. Per il 1° semestre 2019 (contribuenti trimestrali) e fino al 3° trimestre 2019 (contribuenti mensili), le sanzioni, per le sole fatture elettroniche:

  1. non si applicano, se la fattura E. è emessa entro il termine di esecuzione della liquidazione periodica I.V.A. relativa all’effettuazione dell’operazione;
  2. sono ridotte al 20% se la fattura E. è emessa entro il termine di esecuzione della liquidazione periodica I.V.A. del periodo successivo: è consentita l’applicazione del ravvedimento.

E’ escluso dalla sospensione o riduzione delle sanzioni l’omesso o il tardivo invio dell’esterometro.

11) CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE, IMPOSTA DI BOLLO. La Circolare alle pagine 29 e 43 chiarisce le modalità concernenti la conservazione e la consultazione delle fatture E. nonché quelle relative al calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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