I.V.A. – Fatture immediate/differite: termini di emissione

Set 30, 2019

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L’Agenzia delle Entrate precisa le differenze concettuali esistenti tra fattura immediata e differita indicando i termini entro i quali si devono emettere le une e le altre aumentando, inoltre, la possibilità di indicare per le fatture differite quale data fattura (tracciato XML – campo “data” in sezione “dati generali”) la data dell’ultimo giorno del mese nel corso del quale sono state effettuate le consegne o spedizioni di beni o prestati i servizi in dipendenza di valida documentazione.

Per le operazioni domestiche onde adempiere correttamente all’obbligo dell’emissione della fattura cartacea o elettronica (da trasmettere tramite SdI) sono tre i presupposti ai quali occorre fare riferimento.

1) L’effettuazione dell’operazione.

Ai sensi del 1° co. dell’art. 6/633, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della loro consegna o spedizione (salvo quelle ad effetti traslativi sospesi) e quelle concernenti beni immobili al momento della stipula dell’atto di vendita.

Ai sensi del 3° co. del citato articolo, le prestazioni di servizi si intendono effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (escluso l’autoconsumo di servizi e quelle periodiche o continuative).

Ai sensi del 4° co. dell’articolo indicato se anticipatamente rispetto agli indicati momenti o indipendentemente dagli stessi sia emessa la fattura o sia pagato tutto o parte del corrispettivo l’operazione è fiscalmente effettuata – per l’importo fatturato o pagato – alla data della fattura o a quella del pagamento.

2) L’esigibilità dell’imposta.

Agli effetti del 5° co. del più volte citato art. 6, l’imposta relativa alle cessioni e alle prestazioni diventa esigibile (per l’Erario) nel momento in cui le operazioni si intendono effettuate come anzidetto e quindi deve essere versata nei termini di legge (salvo particolari deroghe).

3) L’emissione delle fattura.

A norma del 4° co. dell’art. 21/633, come modificato dal 1/07/19 dall’art. 12-ter, 1° co. del D.L. 30/04/19, n. 34 (L. 58/19), la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6, avanti riportato: fattura immediata.

In deroga a tale principio, la lett. a) del 4° co. dell’art. 21 prevede la possibilità di emettere una sola fattura (dettagliata) per le cessioni (documentate con D.d.T. e simili) e per le prestazioni (idoneamente documentate) effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni: fattura differita.

Il citato art. 21, 1° co. ultimo periodo, prescrive che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione (la prima), trasmissione o messa a disposizione (la seconda) dell’acquirente e la lett. g-bis, aggiunta al 2° co., statuisce l’obbligo di indicare nella fattura la data in cui è effettuata l’operazione, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo se tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Coordinando le surriportate disposizioni consegue che:

  1. l’emissione di fattura, concernente cessioni di beni o prestazioni di servizi, anticipata cioè prima che i beni siano stati consegnati o spediti o il corrispettivo degli stessi e/o delle prestazioni di servizi sia stato in tutto o in parte pagato, genera l’emissione di fattura immediata: da emettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  2. la consegna o spedizione dei beni e la prestazione di servizi non documentate, come precisato al punto c). che segue, contestualmente pagate, genera l’emissione di fattura immediata, come indicato al punto a) che precede;
  3. la consegna o spedizione dei beni, documentata da D.d.T. (o documento equipollente) o le prestazione di servizi rese, idoneamente documentate, (documentazioni che recano l’indicazione del corrispettivo, al lordo dell’imposta) eseguite – l’una o l’altra – nei confronti del rispettivo cliente nel corso di un mese solare, con pagamento contestuale o successivo ai momenti anzidetti, generano l’emissione di fattura differita: da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In fattura occorre riportare il numero e la data del D.d.T. (o equipollente) ovvero il riferimento alla idonea documentazione per i servizi (contratto, documento commerciale, etc.).

Fermo rimane il principio che per le operazioni a cavallo di mese o trimestre l’imposta deve essere versata con la liquidazione del mese o del trimestre precedente.

Infine, così come si desume dalla risposta n. 389, del 24/09/19 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito anche che per le fatture differite è consentito indicare o la data di una delle consegne del mese precedente ovvero, convenzionalmente, la data dell’ultimo giorno del mese precedente, si avrà pertanto che nel caso di:

  1. fattura immediata di una operazione effettuata, p.e., il 27/09: la fattura sarà emessa, generata ed inviata al SdI il 27/09, oppure tra il 28/09 e il 9/10, e la data fattura da riportare nel tracciato XML (“data” sez. dati generali) sarà comunque 27/09;
  2. fattura differita di una o più operazioni effettuate, p.e., il 2, l’11 e il 27/09: la fattura potrà essere emessa, generata ed inviata al SdI anche il 27/09 oppure tra il 1 e il 15/10 e la data fattura da riportare nel tracciato XML (“data” sez. dati generali) sarà il 27/09 ovvero il 30/09.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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