I.V.A. – Forniture a bordo non imponibili

Set 3, 2019

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Estremi:   risposta a interpello n. 325, del 30/07/2019 – Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, alla luce del nuovo adempimento concernente l’obbligo di fatturazione elettronica, ricorda gli adempimenti da osservare nel caso di cessioni di forniture di bordo e le condizioni per poter emettere fatture non imponibili art. 8-bis/633..

Rispondendo ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime di non imponibilità, lett. d) dell’art. 8-bis/633, si rende applicabile alle cessioni di beni destinati a dotazioni e forniture di bordo, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo di aeromobili e navi indicate nell’art. 8-bis, con esclusione delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera, a condizione che le navi:

  • siano adibite “alla navigazione in alto mare”;
  • effettuino trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca ma non se adibite in operazioni di salvataggio e assistenza in mare o alla pesca costiera;
  • siano state utilizzate nell’anno precedente per oltre il 70% in viaggi, oltre le 12 miglia marine.

Quanto sopra deve risultare dalla “documentazione ufficiale” rilasciata al fornitore, ante effettuazione dell’operazione art. 6/633, dall’armatore o dal comandante della nave, quale esemplificando:

  1. il giornale di navigazione o di bordo tenuto dal comandante che riporta i dati e i fatti relativi alla navigazione;
  2. la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratti dal sistema di navigazione satellitare;
  3. i contratti commerciali, le fatture ed i mezzi di pagamento relativi.

Laddove l’armatore non sia in grado di fornire l’indicata documentazione, il fornitore può emettere fattura non imponibile, art. 8-bis/633, in base ad una dichiarazione sottoscritta dall’armatore o dal comandante della nave o da chi ha la responsabilità della gestione della nave, attestante “che la nave….. è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare”.

Ciò premesso, la non imponibilità è subordinata alla prova dell’avvenuto imbarco attraverso le procedure doganali semplificate e provata con l’annotazione della fattura di acquisto su apposito registro e che nella copia cartacea (della fattura E. emessa dal fornitore) il Capitano della nave annoti la dichiarazione sottoscritta di avvenuto imbarco dei beni.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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