I.V.A. – Imbarcazioni da diporto utilizzate fuori dalla UE

Giu 22, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Estremi:   Provv. prot. 234483/2020, del 15/06/20 – Direttore Agenzia delle Entrate, con effetto sui contratti stipulati successivamente alla data anzidetta

A seguito di contestazione formulata dalla Commissione europea relativa al regime I.V.A. applicato alle locazioni e noleggi a breve termine di imbarcazioni da diporto, utilizzate fuori della UE, è stato emanato un provvedimento che disciplina in modo rigoroso i casi in cui le anzidette prestazioni potranno usufruire del regime di non assoggettamento all’imposta.

Ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili a breve termine (90 giorni) di imbarcazioni da diporto, stipulati successivamente al 15 giugno 2020, si applica il regime di non assoggettamento all’imposta, art. 7-quater, 1° co. lett. e) del D.P.R 633, a condizione che siano utilizzate ininterrottamente usufruite (nei 90 giorni) al di fuori dell’Unione europea e siano osservate le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 234483/2020, pubblicato il 15/06/20 sul sito internet dell’Agenzia.

Ogni costruzione di qualunque tipo e mezzo di propulsione si considera “da diporto” esclusi i natanti a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo inferiore ai 10 metri, senza obbligo di registrazione.

Deve essere fornita la prova dall’utilizzatore dell’effettivo uso dell’imbarcazione fuori della UE attraverso:

  • la cartografia dei viaggi, i dati resi dai sistemi satellitari e di transponder (se adottati);
  • il giornale di navigazione (o di bordo) tenuto dal comandante della nave, indicante i dati relativi alla navigazione;
  • fatture, contratti, ricevute e mezzi di pagamento concernenti l’ormeggio del natante presso porti al di fuori della UE;
  • fatture, contratti, ricevute e mezzi di pagamento attestanti acquisti di beni e servizi fuori della UE;
  • il contratto di locazione, noleggio e simili del mezzo;
  • dichiarazione resa, sotto sua responsabilità, dall’utilizzatore dell’imbarcazione.

Il fornitore del natante e l’utilizzatore devono conservare ed esibire tutta la indicata documentazione fino al 31 dicembre del settimo anno successivo, commi 1) e 2) dell’art. 57, del D.P.R. 633.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA