I.V.A. – Novità intraue dal prossimo anno

Nov 11, 2019

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Estremi:       Regolamento UE del 4/12/18, n. 2018/1912/UE

In base al Regolamento Comunitario alcune disposizioni in materia di operazioni intraue quali: dati identificazione I.V.A., contratti estimatori, triangolari unionali e prove delle cessioni di beni, dovranno essere modificate e integrate con provvedimenti ancora da emanare.

I contribuenti saranno chiamati dal 1° gennaio 2020, a far fronte ad alcune novità in materia di operazioni intraue.

Il motivo è l’introduzione programmata dal legislatore comunitario di rendere definito ed omogeneo tra tutti gli Stati UE il regime da applicare agli scambi tra gli Stati dell’Unione.

Una parte delle novità avrà attuazione – se concordata tra i membri UE – dal 2022 mentre un’altra parte, che comprende quattro obiettivi, entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2020 e ancora non è stata recepita, con norma interna, dal legislatore nazionale.

I quattro obiettivi sono: numero di identificazione I.V.A., cessioni di beni a titolo di contratto estimatorio, operazioni a catena triangolari comunitarie e prove delle cessioni di beni intracomunitarie.

Quest’ultimo obiettivo, riguardante le prove che dovranno essere fornite al fine di legittimare il regime di non imponibilità alle cessioni di beni effettuate tra soggetti passivi UE ha già formato oggetto di due note trasmesse il 17/05 e il 28/10/2019.

Le novità, concernenti gli altri obiettivi, possono essere così sintetizzate.

Numero Identificazione I.V.A.

Attualmente molte sentenze della Corte di Giustizia UE attribuiscono un valore meramente formale alla verifica dello status dell’acquirente UE attraverso il sistema VIES.

Le modifiche che saranno introdotte prevedendo invece che per applicare alla cessione il regime di non imponibilità il fornitore-cedente, oltre a fornire la prova del trasporto dei beni a destino nello Stato UE del cessionario dovrà accertare che il cliente sia identificato ai fini I.V.A. nello Stato comunitario di destinazione, che lo stesso abbia comunicato al cedente il suo numero identificativo e che l’operazione sia indicata nel mod. INTRA cessioni trasmesso dal cedente.

Cessioni di beni in base a contratti estimatori

Per queste operazioni, call-off stock, ogni Stato UE applica proprie norme e, pertanto, manca un trattamento univoco in ambito comunitario.

L’invio (o la ricezione)  di beni in altro Stato UE ad un cliente sottoposti alla condizione che il trasferimento della proprietà si verifica al momento in cui il cliente “preleva” i beni e non alla consegna o spedizione degli stessi è operazione non imponibile subordinata però alla sussistenza delle seguenti condizioni: annotazione dei beni su apposito registro di carico/scarico, inserimento della movimentazione nel mod. INTRA statistico (e quindi in quello delle cessioni al prelievo), esistenza di uno specifico accordo (contratto) che regolamenta i rapporti tra le parti e certezza dell’identità dell’acquirente e del suo numero di identificazione I.V.A. fin dal momento dell’inizio del trasporto dei beni al cliente.

Operazioni triangolari comunitarie a catena

Le operazioni triangolari UE coinvolgono tre operatori UE, sedenti in tre Stati membri diversi, riguardanti una cessione di beni oggetto di unico trasporto.

La nuova regola generale, salvo eccezioni, prevede che il primo cedente deve imputare il trasporto/spedizione dei beni e quindi la loro cessione all’operatore intermedio al fine di poter applicare il regime di non imponibilità. L’operatore intermedio, alla successiva cessione a catena, applicherà le norme in materia di territorialità previste per le cessioni interne se i beni sono rivenduti nel suo stesso Stato.

Queste prime informazioni sono indicative poiché sono subordinate alle norme di attuazione in materia che dovrebbero essere emanate a breve dal legislatore italiano.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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