I.V.A. – Nuove specifiche tecniche

Mar 9, 2020

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Estremi:      Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020, del 28/02/2020

                        a regime dal 4 maggio 2020

Con un Provvedimento Direttoriale, emanato al fine di rendere possibile la predisposizione delle bozze dei registri I.V.A., art. 23 e 25/633, della dichiarazione annuale I.V.A. precompilati e per avere una omogenea trasmissione dei dati periodici delle liquidazioni (LIPE) sono state approvate le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 Allegato A) che dovranno essere utilizzate a decorrere dal 4/05/2020 per le fatture e le note di variazione elettroniche. Fino al 30/09/2020 i dati potranno essere ancora codificati con le attuali specifiche, ma dal 1/10/2020 il SdI accetterà esclusivamente fatture e variazioni E. predisposte in base alle nuove specifiche.

 

Come è noto l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, metterà a disposizione dei contribuenti I.V.A., residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

  • dei registri, artt. 23 e 25/833, per le operazioni effettuate dal 1/07/2020;
  • della dichiarazione annuale I.V.A. a partire dalle operazioni 2021.

Con un Provvedimento Direttoriale (5 pagine e un allegato A di 250 pagine) al fine di consentire con dati omogenei la predisposizione dei registri e della dichiarazione precompilati (salve le modifiche apportate dai contribuenti) sono state approvate nuove specifiche tecniche (versione 1.6 All. A) che, a decorrere dal 4/05/2020, sostituiranno quelle della versione 1.5 del Provvedimento Direttoriale 89757, del 30/04/18.

Al fine di consentire un graduale adeguamento, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture E. potranno essere eseguite fino al 30/09/20 anche utilizzando le precedenti specifiche tecniche ma dal 1/10/20 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture e note di variazione elettroniche predisposte in base alle nuove specifiche tecniche.

L’intendimento è quello di rendere più aderenti alla normativa I.V.A. le codifiche del TIPO DOCUMENTO e della NATURA DELL’OPERAZIONE.

Per quanto attiene il TIPO DOCUMENTO (TD) i valori ammessi saranno: 01 – fattura; 02 – acconto/anticipo su fattura; 03 – acconto/anticipo su parcella; 04 – Nota credito; 05 – nota debito; 06 – parcella; 16 – reverse charge interno; 17 – autofattura o integrazione servizi dall’estero; 18 – integrazione acquisto beni UE; 19 – integrazione autofatture acquisti beni art. 17, 2° co./633; 20 – regolarizzazioni; 21 – autofattura per splafonamento; 22 – estrazione da deposito I.V.A.; 23 – estrazione da deposito con versamento imposta; 24 – fattura differita; 25 – fattura differita triangolare nazionale; 26 – cessione beni ammortizzabili e passaggi interni di beni; 27 – autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa I.V.A.

Per quanto riguarda la NATURA DELL’OPERAZIONE (N) i valori ammessi saranno: 1 – escluse art. 15/633; 2 – non soggette; 2.1 – non soggette art. da 7 a 7 septies/633; 2.2 – non soggette altre; 3 – non imponibili; 3.1 – esportazioni; 3.2 – cessioni intra; 3.3 – cessioni a San Marino; 3.4 – assimilate alle cessioni all’esportazione; 3.5 – con dichiarazione d’intento; 3.6 – altre che non formano plafond; 4 – esenti; 5 – regime margine con I.V.A. non esposta; 6 – inversione contabile, autofatturazione acquisto servizi extra UE e import. beni art. 70, 5° e 6° co./633; 6.1 – cessioni rottami; 6.2 – cessioni oro e argento puro; 6.3 – subappalto settore edile; 6.4 – cessioni fabbricati; 6.5 – cessioni cellulari; 6.6 – cessione prodotti elettronici; 6.7 – servizi edilizia e connessi; 6.8 – oper. settore energetico; 6.9 – altri casi di inversione contabile; 7 – I.V.A. assolta in altri Stati UE (vendite a distanza – servizi tele-radio-elettronici: artt. 7 sexies, lett. f) e g)  74 sexies/633).

Utilizzando le nuove codifiche sarà possibile – fermi restando gli altri adempimenti – non includere nell’esterometro le fatture di acquisto di beni e servizi comunitari e di servizi extranazionali, così come i dati delle fatture emesse nei confronti di clienti comunitari: è necessaria a tal fine una conferma dell’Agenzia.

Inoltre, con la istituzione di 22 codici (TC) verrà ammessa la possibilità di indicare i dati della Cassa Previdenziale di appartenenza del soggetto passivo nonché, con i codici RT da 1 a 6, il tipo di ritenuta effettuata.

Con il Provvedimento in esame viene anche ampliato il periodo transitorio entro il quale è possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture che è rinviato al 4/05/2020.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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