I.V.A. – Operazioni tax-free con clienti extra UE

Dic 9, 2019

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Estremi:   Principio di diritto n. 25, del 2/12/2019 – Agenzia delle Entrate

Il rimborso dell’I.V.A. ai viaggiatori extraue è subordinato all’esistenza di rigorose condizioni e procedure che devono essere tassativamente osservate dai cedenti nazionali dei beni.

L’Agenzia delle Entrate, con un “principio di diritto” ha chiarito e ricordato che le cessioni di beni (e non anche le prestazioni di servizi) di importo superiore a 154,94 euro – I.V.A. inclusa – effettuate nei confronti di viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea godono dei benefici dettati dall’art. 38-quater/633 (non imponibilità o rimborso dell’imposta) a condizione che, scrupolosamente, vengono osservati i seguenti presupposti e adempimenti: in mancanza non si possono applicare i benefici.

Presupposti. L’acquirente non deve essere un operatore economico, soggetto d’imposta, nel suo Stato; i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare e pertanto l’acquisto in quantità sproporzionata non rende possibile l’applicazione del beneficio; l’anzidetta soglia di valore deve essere determinata sul valore di fattura e il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni sono indicati nella stessa fattura, emessa dallo stesso fornitore che vende i beni allo stesso cliente.

Adempimenti. Il cedente deve emettere fatture elettroniche tramite le funzioni del sistema “OTELLO” coordinate dalle Agenzie delle Dogane e delle Entrate.

Ciò premesso, ai sensi del citato art. 38-quater l’operazione potrà usufruire del relativo beneficio e cioè:

  1. non imponibile, salvo regolarizzazione della vendita con applicazione dell’imposta – a carico del cedente – nel caso in cui non sia prodotta la prescritta documentazione probante l’uscita dei beni della UE entro i termini di legge;
  2. con pagamento dell’imposta, rimborsata dal cedente, anche tramite intermediario al cessionario, ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini e modi di legge; in tal caso il cedente annota la variazione, art. 26/633, nel registro di cui all’art. 25/633.

La nota delle Entrate ribadisce infine che l’anzidetta soglia si ritiene superata a condizione che tutti i beni (anche se singolarmente di valore inferiore alla soglia) siano fatturati dal singolo venditore allo stesso cliente con fattura che supera la soglia.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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