I.V.A. – Percentuali di compensazione in agricoltura: aumento

Set 16, 2019

Print Friendly, PDF & Email

Estremi:  D.M. 27/08/19, in G.U. n. 207, dal 4/09/2019, con effetto dal 1/01/2019

Con effetti retroattivi un Decreto Interministeriale (Economia e Agricoltura) ha provveduto ad aumentare le percentuali di compensazione che i produttori agricoli, in regime speciale agricolo, applicano alle cessioni di alcuni beni al fine di recuperare una parte dell’I.V.A. acquisti indetraibile per loro, compensandola con l’I.V.A. con aliquota ordinaria cui assoggettano le vendite dei beni stessi.

Con Decreto Interministeriale ad effetti retroattivi è stato disposto l’aumento delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli, operanti in regime speciale agricolo, 1° co. dell’art. 34 del D.P.R. 633/72, applicano alle cessioni di:

  1. legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie e fascine; cascami di legno compresa la segatura (n. 43 – Tab. A, parte 1a) che dal 2% passa al 6%;
  2. legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (n. 45 – tab. A, parte 1a) che dal 2% passa al 6%.

In conseguenza di ciò l’agricoltore, quando ha venduto i beni anzidetti, ha applicato le aliquote I.V.A. ordinarie, rispettivamente il 10% e il 22%, e ha trattenuto – a titolo di compensazione dell’I.V.A. acquisti per lo stesso indetraibile – la percentuale di compensazione del 2% elevata ora al 6%, consentendogli un recupero del 4 o del 14% sulle cessioni effettuate fin dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda che, ai sensi del 6° co. del citato art. 34/633, i soggetti passivi che hanno acquistato i suddetti beni da produttori agricoli esonerati (con Volume di Affari inferiore a 7.000 euro annui formato da almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli  di cui al 1° co. dell’art. 34) devono aver emesso autofatture applicando e corrispondendo all’agricoltore la percentuale di compensazione del 2% che, con effetto dal 1/01/2019 è appunto passata al 6%, con obbligo quindi di provvedere, da tale data, alla rettifica delle autofatture e a versare la differenza all’agricoltore esonerato: differenza che sarà detraibile per il cessionario che abbia acquistato beni nell’esercizio della sua attività (art. 19, 1° co./633).

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA