I.V.A. – Prestazioni di lavoro interinale

Giu 26, 2020

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Estremi:       Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7, del 19/05/20

L’Agenzia delle Entrate con un principio di diritto conferma l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A. l’addebito degli oneri retributivi e previdenziali ribaltato dal prestatore di lavoro interinale temporaneo nei confronti dell’impresa utilizzatrice.

 

L’art. 26-bis della legge 196/97 stabilisce che il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo corrispondono all’impresa fornitrice, e da quest’ultima effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori temporanei, è da ritenersi non compreso nella base imponibile ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 633.

Questa esclusione dall’applicazione dell’imposta (vedasi anche l’art. 8 della legge 67/88) è stata ritenuta non conforme alla direttiva comunitaria, dalla Corte UE (sent. 11/03/20).

Con il principio di diritto n. 7, del 19/06/20, l’Agenzia delle Entrate, inquadrando, invece, la fattispecie nel mandato senza rappresentanza di cui all’art. 3, 3° co. del D.P.R. 633,  ricorda che ai sensi dell’art. 1703 del c.c. il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma spende il proprio nome e quindi acquista in proprio gli obblighi derivanti da atti compiuti con i terzi.

Conclude l’Agenzia precisando che le prestazioni rese o ricevute tra mandante, mandatario e il terzo (o viceversa) conservano sempre la medesima natura oggettiva e di conseguenza gli oneri retributivi e previdenziali a monte non soggetti ad I.V.A. mantengano anche a valle la stessa qualificazione oggettiva.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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