I.V.A. – Prove cessioni intraUE

Mag 19, 2020

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Estremi:       Agenzia delle Entrate – Circolare n. 12, del 12/05/2020

Con una circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di prove che devono essere fornite, in base al nuovo art. 45-bis del regolamento unionale n. 1912/18, per dimostrare a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’avvenuto trasferimento dei beni intraue al fine di poter applicare alle cessioni il regime di non imponibilità.

 

Con una circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti delle disposizioni unionali che, dal 1/01/20, (Regolamento UE n. 1912/18 che ha inserito l’art. 45-bis al Regolamento UE n. 252/11) stabiliscono quali sono le prove riconosciute valide al fine di dimostrare l’avvenuto trasferimento fisico dei beni tra Stati UE e poter legittimamente applicare il regime di non imponibilità alle relative cessioni.

In premessa, la circolare ricorda quali sono i presupposti per applicare il regime di non imponibilità (onerosità, diritto di proprietà, status di soggetti passivi delle parti e movimentazione effettiva dei beni) e precisa che la normativa nazionale non detta alcuna disposizione in merito alla documentazione probatoria da esibire.

Richiama tutti i chiarimenti di prassi forniti in precedenza (R. 28/11/07, n. 345/E; 15/12/08, n. 477/E; 25/03/13, n. 19/E; 24/07/14, n. 71/E e I. 8/04/19, n. 100) per riconoscere che tutti i vari casi esaminati mantengono la loro validità anche alla luce delle nuove disposizioni unionali.

Constata che le disposizioni del nuovo Regolamento non indicano quali mezzi di prova fornire quando il trasporto è eseguito con mezzi propri del cedente o del cessionario (perché non affidato a trasportatori terzi) né quando l’operazione (cessione – acquisto) è effettuata tra operatori che fanno parte di uno stesso soggetto giuridico (p.e. stabile organizzazione e casa madre), oppure tra soggetti legati da vincoli familiari, o legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici: casi questi per i quali non si applica il nuovo regime delle presunzioni.

Al nuovo regime di presunzione, dettato dall’art. 45-bis del regolamento tutti i contribuenti dovranno attenersi (quando applicabile) ma ritiene l’Agenzia che il contribuente conservi la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi che l’operazione è realmente avvenuta, trovando applicazione la prassi nazionale (le citate risoluzioni e l’interpello) adottata prima dell’entrate in vigore del nuovo regolamento.

Inoltre, nel merito della dichiarazione rilasciata dall’acquirente, nel caso di trasporto a cura del cessionario o da terzi per suo conto, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, questa mantiene la sua validità di prova anche se pervenuta oltre il termine anzidetto se sono presenti tutte le altre condizioni indicate nella lett. b) dell’art. 45-bis.

La Circolare conclude ricordando che all’Amministrazione Finanziaria resta ferma la possibilità di valutare, caso per caso, l’idoneità delle prove fornite.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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