I.V.A. – Prove trasporto beni intraue

Ott 28, 2019

Print Friendly, PDF & Email

Al fine di contrastare comportamenti elusivi e/o evasivi il Regolamento UE ha individuato i mezzi di prova che dovranno essere forniti dal venditore e dall’acquirente di beni scambiati intraue.

Nel richiamare la precedente nota trasmessa il 17/05/19, si ricorda che per le cessioni di beni non imponibili intraue la prova del trasporto e del trasferimento dei beni dall’Italia ad altri Stati membri e viceversa dovrà essere fornita, a cura del venditore e dell’acquirente, con i mezzi di prova di cui all’art. 54-bis del Regolamento UE n. 1912, del 4/12/18.

Per ogni operazione, le parti dovranno documentare il trasporto e il trasferimento dei beni esibendo certificazioni (per il momento di libera predisposizione) contenenti tutti gli elementi di prova, non contraddittori, provenienti da parti diverse, indipendenti l’una dall’altra e dal venditore e dall’acquirente.

Il venditore, dovrà attestare l’esecuzione del trasporto dallo stesso eseguito o effettuato da terzi per suo conto, esibendo due prove costituite, per esempio da:

  1. documenti di trasporto o cmr (firmati), o polizza di carico, ovvero fattura di trasporto aereo o quella dello spedizioniere,

in combinazione con almeno uno qualsiasi dei seguenti documenti:

  1. polizza assicurativa spedizione/trasporto, o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione/trasporto, oppure documenti rilasciati da pubblica autorità attestanti l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione, ovvero certificazione del depositario attestante il deposito dei beni nello Stato UE di destinazione.

L’acquirente, dovrà attestare, con dichiarazione scritta da fornire entro il 10 del mese successivo alla cessione, che i beni sono stati trasportati/spediti dall’acquirente o da terzi per suo conto, indicante lo Stato UE di destinazione, la data di rilascio, i dati completi dell’acquirente, la natura e quantità dei beni, la data e il luogo di arrivo degli stessi, i dati della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e, nel caso di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo, in combinazione con almeno due qualsiasi dei documenti indicati nella lett. a), oppure uno qualsiasi dei documenti indicate nella lett. b) che precedono.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA