I.V.A. – Punteggio ISA e benefici ai fini I.V.A.

Set 6, 2019

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Estremi:  Agenzia Entrate – Circ. n. 17, del 2/08/2019

Con una Circolare l’Agenzia delle Entrate illustra la portata e i contenuti del nuovo meccanismo di misurazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti, dei benefici premiali derivanti dai punteggi raggiunti, ricordando che i benefici ai fini I.V.A. sono fruibili per le richieste di rimborso come da Dichiarazione Annuale per il 2019 e, di rimborso/compensazione per il credito dei primi tre trimestri 2020.

 

I contribuenti assoggettati al meccanismo di misurazione dell’attendibilità fiscale “I.S.A.” che per l’anno 2018 raggiungono il difficile livello pari a “8” potranno usufruire per l’anno 2019, Dichiarazione Annuale I.V.A. 2020, e per i primi tre trimestri del 2020, dei benefici premiali di cui ai commi da 11 a 13 dell’art. 9-bis del D.L. 24/11/17, n. 50 (L. 21/06/17, n. 96).

I benefici previsti sono:

  1. compensazione del credito I.V.A. annuale fino a 50.000 euro, senza visto di conformità;
  2. rimborso del credito I.V.A. annuale o trimestrale fino a 50.000 euro, senza visto di conformità o senza garanzia fidejussoria;
  3. anticipazione di un anno dei termini di decadenza.

I contribuenti che raggiungono il livello di almeno “8,5” punti potranno, inoltre, usufruire dell’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici e, per coloro che ottengono almeno “9” punti non si applicano le norme sulle società non operative.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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