I.V.A. – Rappresentanza doganale: valore dei beni all’importazione

Dic 9, 2019

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Estremi:  Sentenza n. 23674 del 24/09/19 Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha escluso, per il tributo I.V.A., la responsabilità solidale tra rappresentante doganale indiretto e l’importatore nel caso di prezzo inferiore rispetto al reale dichiarato in Dogana.

Al proposito si ricorda che nel caso di errori ed omissioni l’importatore deve attivare la procedura della revisione dei prezzi dichiarati usufruendo del ravvedimento operoso ai fini dell’imposta.

La Suprema Corte, premesso che l’I.V.A. all’importazione pur essendo accertata e corrisposta in Dogana all’atto dell’importazione dei beni non è un tributo doganale, come il dazio, ha escluso per la stessa la responsabilità solidale tra il rappresentante doganale indiretto (che agisce a nome proprio ma per conto dell’importatore) e il suo committente, l’importatore.

In relazione alla sentenza è utile ricordare che nel caso in cui all’atto dell’importazione sia stato dichiarato un prezzo dei beni inferiore a quello effettivo (per errori, omissioni o inesattezze) l’importatore – per il tramite del rappresentante doganale delegato – dovrà chiedere la revisione del dichiarato.

La revisione, spontaneamente attivata dall’importatore alla Dogana dove è avvenuta l’importazione, prima che sia avviata l’attività accertatrice con accesso, ispezione o verifica (la Dogana ha tre anni di tempo per rettificare i valori dichiarati) consente di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, applicabile comunque anche nel caso in cui sia stata conclusa la verifica doganale.

L’imposta corrisposta in Dogana a seguito della revisione sarà comunque detraibile da parte dell’importatore (se soggettivamente e oggettivamente ne ha diritto) al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione, la data di importazione dei beni, ai sensi del 7° co. dell’art. 60 del D.P.R. 633/72.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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